Sostegno scolastico: quali sono i passaggi per ottenerlo?
L’assegnazione del sostegno scolastico è un processo guidato da normative specifiche che puntano a garantire agli alunni con disabilità il diritto a un’educazione inclusiva. In questo articolo analizzerò i due principali strumenti atti a garantire questo diritto, ovvero il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) a darò qualche utile consiglio ai genitori dei bambini con disabilità per tutelarsi al meglio
IL GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)
Normativa di riferimento
- La costituzione e le funzioni del GLO trovano fondamento nella Legge 104/1992, all’art. 15, comma 10, norma che prevede che presso ogni istituto scolastico venga istituito un gruppo di lavoro per l’inclusione degli alunni con disabilità.
- Successivamente, il Decreto legislativo 66/2017 (art. 3) e il D.Lgs. 96/2019 hanno introdotto modifiche che precisano la composizione del GLO e delineano con maggiore chiarezza il ruolo di questo gruppo nel processo di inclusione scolastica, in linea con i principi di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
Composizione del GLO
In base all’art. 15 della Legge 104/1992 e alle modifiche del D.Lgs. 66/2017, il GLO è composto dai docenti della classe (inclusi quelli di sostegno), dai genitori dell’alunno o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e da figure professionali specifiche, interne o esterne alla scuola, che contribuiscono al percorso educativo dell’alunno, per esempio terapisti privati.
Il gruppo è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che ha il compito di coordinare gli incontri e assicurare che le decisioni prese rispettino il quadro normativo.
Altre figure professionali: possono essere coinvolti professionisti come terapisti, rappresentanti dell’ASL e assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Al GLO partecipa anche l’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) dell’ASL competente che il compito di collaborare con il GLO e di fornire il “necessario supporto”.
Funzioni e Compiti del GLO
A norma del D.Lgs. 66/2017, art. 7, il GLO è responsabile della redazione, approvazione e revisione periodica del PEI dell’alunno. Questo documento, come vedremo tra poco, è essenziale per definire le strategie didattiche e organizzative di sostegno e per stabilire gli obiettivi educativi dell’alunno.
Tra i compiti principali del GLO vi è anche la valutazione delle risorse necessarie per garantire un ambiente di apprendimento inclusivo, come il numero di ore di sostegno e le altre misure compensative (es. addetto all’assistenza, addetto alla comunicazione, ecc.).
Quando si riunisce il GLO?
- Inizio dell’anno scolastico: Secondo l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017, il GLO si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per definire e approvare il PEI, entro e non oltre il mese di ottobre. Questo incontro stabilisce le basi per il supporto educativo dell’alunno per l’intero anno.
- Incontri periodici di verifica: Nel corso dell’anno scolastico, il GLO si riunisce periodicamente (come previsto dall’art. 7, comma 2, lettera h) per verificare i progressi dell’alunno e aggiornare il PEI se necessario. Questi incontri possono essere calendarizzati o convocati su richiesta dei membri del GLO, ad esempio per affrontare emergenze o problematiche specifiche.
- Incontro finale: A giugno, il GLO si riunisce per una verifica conclusiva del PEI e per formulare le proposte di sostegno per l’anno successivo. Questo incontro finale serve anche a valutare l’efficacia degli interventi applicati durante l’anno scolastico.
Coinvolgimento della Famiglia e dell’Alunno
- La partecipazione attiva della famiglia è un pilastro del GLO, come specificato dall’art. 1 del D.Lgs. 66/2017. I genitori contribuiscono alla definizione del PEI, fornendo informazioni preziose sulla vita dell’alunno fuori dalla scuola, e partecipano alla valutazione periodica dei progressi scolastici.
- Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, il GLO garantisce anche il diritto di partecipazione diretta dell’alunno, in rispetto del principio di autodeterminazione previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009.
ATTENZIONE!
L’incontro del GLO viene sempre verbalizzato, anche se non sempre la verbalizzazione è contestuale. Quindi è opportuno che i genitori esplicitino le loro richieste, anche se in contrasto con le indicazioni della Scuola (ad es. indicare sempre quante ore di sostegno si ritiene debbano essere attribuite al proprio figlio, idem per le ulteriori misure compensative, o assistenza igienica) chiedendo che vengano comunque verbalizzate. Il verbale del GLO è un documento che deve essere poi condiviso e consegnato ai genitori che ne fanno richiesta.
IL PEI (Piano Educativo Individualizzato)
Cos’è
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento fondamentale per definire e monitorare le misure di sostegno e inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La sua redazione e implementazione è regolata da normative specifiche, che ne delineano la struttura, i contenuti e le modalità di aggiornamento.
Quadro Normativo di Riferimento
- Il PEI trova il suo fondamento nella Legge 104/1992 (art. 12, comma 5), che riconosce il diritto allo studio per le persone con disabilità e che, appunto, introduce la necessità di un piano educativo personalizzato.
- Ulteriori disposizioni sul PEI sono contenute nel Decreto legislativo 66/2017 (modificato dal D.Lgs. 96/2019), che descrive in dettaglio le modalità di stesura, approvazione e revisione periodica del PEI. In particolare, l’articolo 7 di questo decreto stabilisce i contenuti e le finalità di questo strumento, prevedendo anche l’interazione con il Progetto Individuale definito dalla Legge 328/2000.
Finalità e Struttura del PEI
- Il PEI è redatto con l’obiettivo di garantire un percorso educativo e didattico inclusivo, che si adatti alle esigenze specifiche dell’alunno e promuova il suo sviluppo personale e l’autonomia.
- Struttura del PEI: il documento è organizzato in sezioni che coprono aspetti essenziali dell’inclusione scolastica, tra cui:
- Quadro informativo: raccoglie informazioni sulla vita e le abitudini dell’alunno, provenienti sia dalla famiglia che dagli specialisti coinvolti.
- Profilo di Funzionamento: redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’ASL, rappresenta la base per individuare le aree di intervento educativo, descrivendo le caratteristiche funzionali dell’alunno (art. 5 del D.Lgs. 66/2017).
- Obiettivi educativi e didattici: definisce le competenze e le abilità che l’alunno dovrebbe acquisire, personalizzando il curriculum scolastico e stabilendo strategie didattiche specifiche.
- Osservazioni sul contesto: identifica barriere e facilitatori all’apprendimento, valutando i fattori ambientali e sociali che possono influenzare il percorso dell’alunno.
- Interventi specifici: descrive i metodi e gli strumenti utilizzati per il supporto dell’alunno, includendo l’uso di tecnologie assistive, strumenti compensativi (come l’insegnante di sostegno) e misure per l’autonomia personale (come la figura dell’addetto all’assistenza)
Particolarmente importante, proprio al fine delle risorse attribuibili, è quanto disposto dall’art. 7, co.2, lett. d) che riporto testualmente: “Il PEI … esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione“
ATTENZIONE!
Sottoscrivere il PEI equivale a condividerne i contenuti, comprese le ore di sostegno che vengono “proposte”: quindi se si ritiene che le ore di sostegno non sono sufficienti, idem per quelle destinate all’assistenza o ad altre misure compensative, il PEI non va sottoscritto!
Chi redige il PEI e secondo quali tempistiche?
La redazione del PEI coinvolge il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), che, come abbiamo visto, include insegnanti, genitori, rappresentanti dell’ASL e altre figure rilevanti. A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 66/2017, il PEI è redatto in due momenti:
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- Versione provvisoria: entro giugno per gli alunni di nuova iscrizione o per coloro che ottengono la certificazione della condizione di disabilità durante l’anno scolastico.
- Versione definitiva: approvata entro ottobre, dopo un’attenta osservazione dell’alunno e una revisione del suo profilo di funzionamento. Questo termine garantisce che le misure di sostegno siano definite e attuate all’inizio dell’anno scolastico.
Aggiornamenti e Verifica Periodica del PEI
Il PEI è un documento dinamico, sottoposto a verifiche periodiche per valutare l’efficacia delle strategie adottate e adattare gli obiettivi alle esigenze emergenti. Gli aggiornamenti possono essere proposti dai membri del GLO o richiesti dalla famiglia, assicurando una flessibilità che permette di rispondere rapidamente alle evoluzioni del percorso dell’alunno.
Raccordo con il Progetto Individuale
Il PEI interagisce con il Progetto Individuale previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000, un piano elaborato dall’ente locale per integrare l’alunno con disabilità nella comunità sociale. In base al D.Lgs. 66/2017, art. 7, comma 2, lettera f, il PEI specifica come le attività scolastiche debbano coordinarsi con le misure assistenziali e di supporto previste dal Progetto Individuale, garantendo un intervento globale per l’alunno.
Nel caso in cui la normativa non venga rispettata è possibile agire in via giudiziale ed ottenere il ripristino dei propri diritti e il risarcimento dei danni
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