Assistenza per procedimenti in comune

Consulenza e Assistenza nei Procedimenti in Comune per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Il procedimento appena introdotto è destinato davvero a pochi casi, avendo notevoli limitazioni e numerosi svantaggi.

Lo Studio dell’Avv. Porcu offre assistenza in questo tipo di procedimento, tuttavia sconsigliabile nella maggior parte dei casi. E’ dunque importante che il cliente che voglia attivare questo nuovo strumento, sia ben informato sull’iter da seguire, sulle effettive tempistiche e soprattutto sulle rilevanti limitazioni che esso comporta soprattutto nell’ambito delle convenzioni patrimoniali. Per questo motivo una consulenza preventiva è sempre consigliabile.

Ad ogni modo, proprio per tutelare anche i clienti che scelgono questa via, l’Avv. Porcu è solita redigere una Scrittura Privata regolante tutti gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi o gli ex coniugi, aspetti che diversamente, non troverebbero alcuna regolamentazione.

Risposte legali alle domande frequenti (FAQ) sui procedimenti in Comune

In cosa consiste il procedimento in Comune

Questa tipologia di procedimento è riservata ai casi “più semplici”, generalmente alle coppie che non solo non hanno figli minori o non autosufficienti, ma anche che non necessitano di regolamentare le proprie ulteriori questioni economiche: si tratta di casi veramente limite.

Si pensi, per esempio, alle necessità, frequentissime, di dividere il saldo del conto corrente in comune, di regolamentare posizioni assicurative, di prevedere la suddivisione dei mobili della casa coniugale, e moltissime altre questioni.

Si tratta di situazioni tipiche che non potranno trovare una previsione nell’accordo perfezionato in Comune, diversamente da quello che accade invece nei procedimenti ordinari in Tribunale o nelle procedure di negoziazione assistita che portano generalmente le parti ad ottenere una regolamentazione globale degli aspetti economici che le riguardano.

Per questi motivi è sempre consigliabile l’assistenza tecnica dell’Avvocato anche per coloro che si avvalgono di questa procedura:

il legale sarà sempre in grado di valutare complessivamente la situazione economica delle parti offrendo una consulenza ad hoc e garantendo così la più corretta e inattaccabile regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici.

Separarsi o divorziare senza l’Avvocato è più o meno come ripararsi l’automobile da soli.

Il Comune a cui ci si può rivolgere può essere, alternativamente:

Il procedimento in Comune ha delle limitazioni sostanziali e rilevanti rispetto ai procedimenti ordinari in Tribunale:

PRESENZA DI FIGLI

Il procedimento non può essere attivato nei casi in cui ci siano figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, quindi non sarà possibile effettuare trasferimenti immobiliari

LIQUIDAZIONE UNA TANTUM

Nel caso di divorzio l’accordo non può contenere la previsione della liquidazione una tantum a favore dell’altro coniuge

COPPIE DI FATTO

Non può essere attivato dalle coppie non coniugate (coppie di fatto)

PRESENZA DELL’AVVOCATO

Non è necessaria l’assistenza tecnica dell’Avvocato

In concreto, l’accordo potrà avere ad oggetto unicamente la previsione/eliminazione/modificazione dell’importo dell’ assegno di mantenimento in favore di una parte.

Vediamo ora nel dettaglio il procedimento che consente alla coppia di separarsi, divorziare o ottenere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, in Comune.

Il procedimento per ottenere la separazione personale, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio può essere portata a termine anche in Comune, alla presenza del Sindaco o dell’Ufficiale di Stato civile incaricato.

Le parti si trovano cioè a concludere un accordo direttamente in Comune, senza necessità di rivolgersi al Tribunale e contenendo al minimo le formalità: l’Ufficiale di stato civile si limita a raccogliere le pattuizioni delle parti, le quali possono essere assistite facoltativamente da un Avvocato.

A distanza di non meno di 30 giorni (solo per separazione e divorzio) le parti devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di stato civile per confermare l’accordo precedentemente reso. La mancata comparizione di una o di entrambe le parti equivale a mancata conferma dell’accordo medesimo.

Ciascun Comune ha poi consolidato le proprie prassi: in alcuni Comuni le parti vengono invitate a compilare ed inviare precedentemente un modulo contenente le informazioni sulla tipologia di procedura cui intendano aderire (per esempio la separazione personale) e il contenuto dell’accordo, in altri Comuni le parti rivolgono le loro istanze verbalmente all’Ufficiale di stato civile che le raccoglie in un atto.

Ovviamente, come per il procedimento di negoziazione assistita il procedimento in Comune prevede che ci sia l’accordo di entrambe le parti, diversamente l’unica procedura che potrà essere attivata sarà quella contenziosa in Tribunale.

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