In virtù del diritto alla autodeterminazione terapeutica, corollario del principio del rispetto dei diritti fondamentali della persona, ciascun individuo ha il diritto di conoscere effetti e rischi dei trattamenti sanitari cui si sottopone. I trattamenti sanitari sono volontari e possono essere somministrati dal medico solo se il paziente abbia espresso il proprio consenso in maniera libera ed informata.
Questi principi valgono anche per i soggetti incapaci e la volontà di costoro si estrinseca attraverso chi li rappresenta. Dunque l’Amministratore di Sostegno, o altro soggetto rappresentante, avrà il compito di assistere la persona incapace raccogliendo la sua volontà e comunicando la sua intenzione di sottoporsi o meno a determinati trattamenti terapeutici, ma mai potrà sostituirsi all’incapace nella sua scelta.
Ciò è senza dubbio agevole laddove l’incapace abbia conservato una capacità di esprimersi.
Ma quanto la persona incapace si trova in stato vegetativo o in stato di incoscienza, come può l’Amministratore di Sostegno comunicare una volontà che il beneficiario in quel momento non è in grado di esprimere?
In questi casi, il compito dell’Amministratore di Sostegno diventa molto più impegnativo: egli dovrà interpretare e ricostruire la volontà presunta del proprio sottoposto, tenendo conto anche delle sue convinzioni manifestate nel momento in cui era cosciente. Analogamente a ciò che è successo nel tristemente famoso caso Englaro, purtroppo solamente dopo anni di cause.
Ma allora, per evitare tutto questo, c’è qualcosa che la persona può fare in previsione di un futuro stato di incoscienza, pur in assenza di una legge che disciplini il “testamento biologico”?
La risposta è sì.
Qualunque persona che sia capace può designare un Amministratore di Sostegno in previsione della propria futura incapacità mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
Al momento di questa nomina, la persona può anche rendere Dichiarazioni Anticipate di Trattamento in merito alle terapie mediche che intenda o non intende accettare nell’eventualità di una futura incapacità che la renda impossibilitata ad esprimere un consenso.
Così facendo, la persona ha già preventivamente espresso una volontà di consenso o dissenso in merito ai trattamenti terapeutici che si dovessero rendere necessari, rendendo molto più agevole il compito dell’Amministratore di Sostegno il quale, una volta nominato ad intervenuta incapacità, non potrebbe che attenersi alle indicazioni che il beneficiario aveva dato nel momento in cui era ancora nel pieno delle sue facoltà mentali.