Spese straordinarie: quali sono
Le spese straordinarie sono quelle che non sono conteggiate nell’assegno periodico dovuto al genitore per il mantenimento ordinario dei figli.
L’assegno di mantenimento, infatti, è destinato a soddisfare le esigenze della vita quotidiana dei minori e copre spese quali quelle per l’alimentazione o quelle per i farmaci da banco: in questo caso si parla di spese ordinarie.
Le spese straordinarie, invece, sono quelle che riguardano aspetti imprevedibili o comunque non ricorrenti e non determinabili in anticipo, ma che possono anche essere di notevole entità. Esse, dunque, debbono essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che le sostiene . Per esempio, sono straordinarie le spese dentistiche, le spese mediche specialistiche, le spese per la retta della scuola privata.
Tra genitori separati o divorziati le spese straordinarie per i figli devono essere necessariamente concordate?
Il genitore affidatario o collocatario deve obbligatoriamente concordare con l’altro genitore le spese straordinarie relative ai figli?
La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad affrontare il tema con le ordinanze n. 16175/2015 e n. 4182/2016 confermando l’orientamento già espresso in materia dalla Suprema Corte.
Il genitore con cui i figli convivono, non solo, non ha alcun obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore in merito alla determinazione delle spese straordinarie, ma nemmeno è tenuto ad informarlo. Sembrerebbe un precetto ingiusto, eppure il principio è sempre quello del preminente interesse dei figli che potrebbero subire un pregiudizio ogni qualvolta i genitori non siano in grado di accordarsi.
Quindi, il genitore che non ha concordato le spese con l’altro, non per questo perde il diritto al rimborso.
Tuttavia, le spese, per essere sicuramente rimborsabili, devono essere:
- utili per il minore
- proporzionate alle capacità economiche dei genitori
Cosa fare quando il genitore si rifiuta di rimborsare all’altro genitore le spese straordinarie non concordate?
L’ultima parola spetta sempre al Giudice che dovrà valutare se la spesa contestata sia di utilità per il minore e se essa sia effettivamente sostenibile in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Se, infatti, il genitore che rifiuta il rimborso è in grado di dimostrare di trovarsi nell’impossibilità economica di farvi fronte, il Giudice potrà anche non autorizzare il rimborso di quella spesa.
Riferimenti
Ord. Cass. 16175/2015 – Ord. Cass. 4182/2016