INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP
COS’E’ L’INVALIDITA’ CIVILE
L’invalidità civile presuppone una minorazione fisica e/o psichica e/o intellettiva che comporta nella persona che ne è affetta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%.
Tale criterio opera per i maggiori di età. L’invalidità è espressa in percentuale e, a seconda della percentuale, possono essere riconosciute provvidenze economiche (assegni, indennità, pensioni) e/o altri benefici (es. ausili e protesi, collocamento lavorativo mirato, ecc.).
Per i minori di età, invece, la minorazione si valuta in relazione alle difficoltà persistenti di svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell’età. Essa non si esprime con una percentuale.
COS’E’ L’HANDICAP
L’handicap presuppone una minorazione fisica e/o psichica e/o intellettiva che comporta nella persona che ne è affetta difficoltà di apprendimento, problematiche relazionali e di integrazione lavorativa, tali da determinare uno svantaggio sociale o una situazione di emarginazione.
L’handicap è considerato grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92, quando le minorazioni siano tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di vita della persona.
La distinzione tra handicap “grave” e “non grave” assume particolare importanza in quanto solo il primo dà luogo a benefici di una certa rilevanza (es. congedi di maternità prolungati, permessi lavorativi retribuiti).
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP
Pur avendo definizioni che possono sembrare simili, invalidità civile e stato di handicap sono due concetti diversi che danno luogo a riconoscimenti diversi:
l’invalidità civile, per i maggiorenni, ha come parametro la riduzione della capacità lavorativa a causa della minorazione; per i minorenni ha riguardo alle difficoltà del minore a fare le stesse cose che fanno i coetanei normodotati. La condizione di invalidità viene accertata in base a criteri medico-legali, legati quindi al concetto di funzionalità;
lo stato di handicap, invece, esprime la difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale di appartenenza a causa della propria minorazione. Tale condizione viene accertata in base a criteri medico-sociali.
Ulteriore differenza tra i due riconoscimenti è che l’invalidità civile dà diritto a specifiche provvidenze economiche (oltre ad altri benefici), mentre lo status di handicap è la condizione per poter usufruire di varie agevolazioni, ma non di erogazioni dirette denaro.
COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP
Per ottenere il riconoscimento di queste condizioni si deve svolgere domanda all’INPS e, in seguito, sottoporsi a visita di fronte alla Commissione Medica. Il parere della commissione è contenuto in un verbale che viene successivamente inoltrato all’interessato, generalmente entro due mesi dalla vista. E’ importante sapere interpretare bene il verbale per capire quali benefici sono fruibili rispetto al riconoscimento ottenuto.
Qualora la condizione richiesta non sia stata riconosciuta, o sia stata riconosciuta solo parzialmente, è possibile impugnare il verbale davanti al Tribunale nel termine di sei mesi dalla data di ricezione del verbale.
PATOLOGIE CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO DALLE VISITE DI REVISIONE
Ha diritto ad essere esonerato da future visite di revisione per l’accertamento della permanenza dell’invalidità civile e dell’handicap, colui che:
è affetto da una patologia che determina una grave compromissione dell’autonomia personale che rientra tra quelle indicate nel D.M. 2 agosto 2007
è titolare dell’indennità di accompagnamento o dell’indennità di comunicazione
Accade molto spesso che pur in presenza di queste condizioni, le Commissioni Mediche continuino a prevedere la revisione nei verbali, causando disagi e difficoltà agli interessati che ogni tot anni vengono riconvocati a visita, pur nella gravità della loro condizione che è già stata accertata come tale.
In presenza di queste situazioni, dunque, è utile far presente il proprio diritto e chiedere espressamente alla Commissione l’esonero permanente da visite di revisione. E’ ancor più utile far valere i propri diritti, qualora disattesi, in sede giudiziaria.
Un discorso a parte sul riconoscimento di invalidità, handicap e diritto all’esonero da revisione va fatto per i portatori della sindrome di DOWN vedi la scheda di approfondimento n. 2.