IL TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEI DISABILI DEVE ESSERE TOTALMENTE GRATUITO
Il servizio di trasporto scolastico di un disabile deve essere totalmente gratuito ed è a carico del Comune di residenza di quella persona. E’ dunque assolutamente illegittima ogni richiesta di compartecipazione alla spesa alla famiglia.
Questo è quanto viene affermato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato con il Parere n. 403/2021 del 15.03.2021.
IL CASO
I genitori di un’alunna disabile, nella fattispecie la figlia della sottoscritta, in vista del suo ingresso alla scuola primaria hanno chiesto al Comune di residenza (Crocetta del Montello in provincia di Treviso) di predisporre il servizio di trasporto gratuito da e verso l’istituto scolastico prescelto e idoneo alle necessità della bambina, distante circa 30 km dalla residenza.
L’Ente ha però ritenuto il trasporto richiesto di tipo socio-assistenziale sostenendo che l’istituto frequentato dalla bambina erogasse anche prestazioni di tipo riabilitativo, chiedendo così ai genitori di compartecipare alla spesa del servizio.
I genitori hanno dunque impugnato la delibera del Comune e gli atti collegati con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con il patrocinio dell’Avv. Maria-Luisa Tezza di Verona.
IL TRASPORTO SCOLASTICO E’ FUNZIONALE AL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE ED E’ DUNQUE UN DIRITTO FONDAMENTALE
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale, ha ricordato che:
- il diritto all’istruzione dei disabili va ascritto alla categoria dei diritti fondamentali.
- il trasporto scolastico del disabile dall’abitazione alla scuola è un diritto soggettivo funzionale alla realizzazione del diritto all’istruzione.
Pertanto, il contenuto di tale diritto è correlato ad obblighi positivi sussistenti in capo all’amministrazione.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha specificato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico da erogare a titolo gratuito in conformità :
- con l’art. 28, comma 1, l. n. 118/1971
- e con il principio del divieto di discriminazione di cui agli articoli 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
E’, pertanto, obbligatoria l’adozione delle misure di integrazione e sostegno per rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità nonché per l’acquisizione di competenze – seppur ridotte – scolastiche.
GLI ENTI LOCALI NON POSSONO ADDURRE MOTIVI DI BILANCIO PER OPPORSI ALLA RICHIESTA DI TRASPORTO GRATUITO
Un ulteriore passaggio significativo del parere del Consiglio di Stato riguarda il vincolo di bilancio, eccezione dietro alla quale molti enti locali amano trincerarsi per sottrarsi dagli obblighi economici cui sono tenuti.
In realtà, il servizio deve essere garantito gratuitamente sempre e comunque a ciò non ostando il vincolo della parità di bilancio: la pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 rientra “in quel <<nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati>> (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione […]” sicché “il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno” (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2320/17 ed altre cit.) ( Cons. di Stato, sez. V, 809/2018).
DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Infine, anche se non riguarda il caso di specie, il Consiglio di Stato chiarisce che anche semmai fosse esistito un obbligo di compartecipazione, mai l’amministrazione avrebbe potuto procedere all’interruzione del servizio.
Il Consiglio di Stato ha così disposto che il Comune debba continuare lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico della minore al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione della minore con disabilità.
L’Avv. Maria-Luisa Tezza, come sempre, con grande professionalità è riuscita ad ottenere un importante precedente in questa delicatissima materia.
Qui sotto il testo integrale del parere.
Parere CdS 2021 15 marzo N. 01004_2020 AFFAREQui sotto anche gli articoli pubblicati nelle principali testate giornalistiche locali
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