1. Indebito assistenziale: cos’è? Parliamo di indebito assistenziale quando determinate somme di denaro dovute a titolo di pensione o indennità continuano ad essere erogate da INPS anche in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per legge. Cioè, per esempio: in caso di mancanza dei requisiti reddituali (il reddito percepito è superiore alla soglia prevista per legge per l’erogazione di una data pensione) in caso in mancanza dei requisiti sanitari in caso di mancanza dei requisiti socio-economici (incollocazione o disoccupazione) in caso di mancanza di requisiti di altra natura (es. ricovero gratuito in caso di indennità di accompagnamento) Quindi → quando l’INPS richiede la restituzione di somme indebitamente erogate stiamo parlando di indebito assistenziale: molti pensionati o percettori si trovano giustamente spiazzati di fronte a tali richieste non comprendendone nemmeno l’origine. Molti però non sanno che molto spesso le richieste di INPS sono illegittime e LE SOMME NON VANNO RESTITUTE Questi casi sono molti più di quello che si pensa anche se purtroppo, per disinformazione, molti percettori e pensionati di fronte ad una richiesta di restituzione da parte di INPS pensano di correre ai ripari pagando subito quanto richiesto, anziché informarsi preventivamente sulla legittimità della richiesta. In questo articolo vedremo nel dettaglio i casi in cui la cifra richiesta NON VA RESTITUITA e come potersi difendere di fronte ad una richiesta di pagamento. 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale La regola generale prevista dal nostro ordinamento giuridico è che le somme indebitamente percepite debbano essere restituite. La norma di riferimento è l’art. 2033 c.c. secondo cui “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (cioè di vedersi restituito) ciò che ha pagato”. Questo principio generale però non si applica in alcuni settori del nostro ordinamento, vale a dire nel diritto previdenziale e assistenziale, materie molto delicate e per le quali il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento vengono privilegiati rispetto al diritto di vedersi restituito quando indebitamente pagato. L’indebito assistenziale si inserisce dunque in un ambito in cui la normativa generale, come l’art. 2033 c.c., è derogata da principi specifici del diritto previdenziale e assistenziale. La Giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’indebito non vada restituito quanto il percettore si trova in una situazione “idonea a generare affidamento”, ovvero quando è in BUONA FEDE – NON VANNO QUINDI RESTITUITE: le somme percepite in buona fede, per esempio nel caso in cui l’errore è stato fatto da INPS e il pensionato ha ricevuto quei soldi in buona fede (senza sapere che non gli spettavano). In questi casi la legge protegge il diritto a non restituire quanto ricevuto secondo il principio della “tutela dell’affidamento”. – VANNO INVECE RESTITUTE: le somme percepite per dolo o grave negligenza del beneficiario: la restituzione diventa obbligatoria se il beneficiario ha agito con dolo o grave negligenza, come ad esempio nel caso in cui si sono fornite false informazioni reddituali al fine di vedersi erogate prestazioni che non sarebbero spettate. → non tutti sanno, inoltre, che perfino le somme erogate in assenza dei requisiti reddituali vanno restituite SOLO a partire dalla data del provvedimento amministrativo che accerta il superamento della fascia di reddito. 3. Cosa fare se si riceve una richiesta di restituzione dall’INPS Se hai ricevuto una richiesta dall’INPS per la restituzione di somme erogate, ecco cosa fare: Verifica la motivazione della richiesta: analizza le ragioni indicate dall’ente, con particolare attenzione alle condizioni reddituali o ai requisiti mancanti. Consulta un legale esperto: rivolgiti a un Avvocato esperto in materia per valutare se sussistono i presupposti per contestare la richiesta. Avvia un’azione giudiziale: con l’assistenza di un Avvocato esperto in materia puoi proporre opposizione per difendere il tuo diritto, appellandoti ai principi di tutela dell’affidamento 4. Richiedi assistenza legale Hai ricevuto una richiesta di restituzione da parte dell’INPS e non sai come procedere? Contattami per una consulenza personalizzata: valuteremo insieme la tua posizione e i passi migliori per tutelare i tuoi diritti.
Nuovo progetto di vita per le persone con disabilità: ecco i miglioramenti in arrivo
Con l’introduzione del D.Lgs. 62/2024, ovvero il Nuovo Decreto Disabilità ci stiamo traghettando verso una gestione più inclusiva e personalizzata del progetto di vita individuale, strumento già esistente dal 2000, ma che ora appare assolutamente rinnovato grazie a strumenti innovativi e che garantiscono una maggiore efficacia nell’attuazione dei diritti delle persone con disabilità. In questo articolo esploreremo le principali novità e i benefici di questa riforma. 1. Cosa è il Progetto di Vita Il progetto di vita rappresenta l’insieme delle strategie e degli interventi mirati a promuovere l’autodeterminazione, l’inclusione sociale e il benessere delle persone con disabilità. Tale concetto è stato rafforzato nel tempo, evolvendo da un approccio meramente assistenziale a uno basato sul modello bio-psico-sociale dell’ICF (International Classification of Functioning). Questo modello considera le interazioni tra la persona e l’ambiente circostante come determinanti per il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. Il Riferimento Normativo: Art. 14 L. 328/2000 La Legge quadro 328/2000 è stata la prima a introdurre l’obbligo per i Comuni, in collaborazione con le ASL, di predisporre un progetto individuale per garantire la piena integrazione delle persone con disabilità. Questa norma sancisce il diritto a interventi coordinati che tengano conto delle dimensioni sanitaria, sociale, educativa e lavorativa. Livello Essenziale di Base: differenza con gli altri Piani Personalizzati Il progetto di vita individuale è un livello essenziale di base, in quanto rappresenta lo strumento fondamentale per garantire una presa in carico globale, coordinata e continuativa della persona con disabilità. Questo strumento va ad integrare i singoli piani specifici eventualmente già esistenti (es. PEI, PAI, PRI), che si concentrano su ambiti circoscritti come l’educazione o la riabilitazione. A differenza di questi ultimi che si focalizzano un un aspetto limitato della vita di una persona (es. il PEI è il piano personalizzato che riguarda l’inclusione scolastica), il progetto di vita considera la persona nella sua interezza , tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue necessità in tutti i contesti di vita. Ogni piano specifico quindi rappresenta una parte del progetto di vita, che funge da cornice unitaria per evitare frammentazioni e garantire interventi coerenti e mirati. Tutela Giuridica del Progetto di Vita La mancata elaborazione o attuazione del progetto di vita individuale comporta pesanti conseguenze giuridiche trattandosi di uno strumento funzionale a garantire i diritti fondamentali delle persone con disabilità. L’attuazione del progetto di vita, se richiesta, costituisce un obbligo per l’amministrazione, obbligo il cui inadempimento viola i principi di uguaglianza, dignità e inclusione sociale sanciti dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale. L’omessa elaborazione del progetto di vita o la sua mancata attuazione vengono pesantemente sanzionate: numerose e univoche sono le pronunce che condannano le pubbliche amministrazioni a predisporre il progetto di vita entro termini rigorosi anche, eventualmente, dietro il coordinamento di un commissario ad acta nel caso l’inadempimento si protragga. Tali inadempimenti possono inoltre comportare anche la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla persona con disabilità. Non mancano, infine, i sostenitori di una responsabilità penale a capo dell’amministrazione che ometta di predisporlo, quale rifiuto di atti d’ufficio. Tutto questo ci fa capire come il progetto di vita non sia solo uno strumento di pianificazione, ma un diritto effettivo e vincolante, la cui tutela è essenziale per promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità. 2. Le Novità della Riforma del 2024 → Valutazione Multidimensionale e Progettazione Personalizzata Il D.Lgs. 62/2024 introduce strumenti avanzati per la valutazione multidimensionale, finalizzati a individuare con maggiore precisione le esigenze della persona. Il progetto di vita viene arricchito da: Un approccio partecipativo, che coinvolge attivamente la persona con disabilità e la sua famiglia. La definizione di obiettivi chiari e misurabili, basati sulle preferenze e aspirazioni individuali. La possibilità di presentare all’amministrazione una propria proposta di progetto di vita ⇒ Quest’ultimo passaggio è estremamente importante considerato che l’amministrazione non potrà non prenderlo in considerazione ed, anzi, dovrà, motivare un eventuale rigetto o modifica dello stesso ⇐ → Il Budget di Progetto Una delle innovazioni più rilevanti è la creazione del budget di progetto, un paniere di risorse economiche, umane e tecnologiche provenienti da diverse fonti (Stato, Regioni, Enti Locali e Terzo Settore). Questo strumento consente di: Garantire la copertura finanziaria degli interventi. Superare la frammentazione dei servizi. Promuovere la responsabilità condivisa tra le diverse istituzioni. → Istruzioni Operative per Elaborare il Progetto di Vita L’elaborazione del progetto di vita richiede il rispetto di un iter che coinvolge diversi attori e segue principi ben definiti. Si tratta di un vero e proprio procedimento amministrativo regolato dalla Legge. Di seguito sono sintetizzati i passaggi fondamentali per una corretta predisposizione e attuazione del progetto: Presentazione dell’istanza: questo è l’avvio del procedimento amministrativo: la persona con disabilità, o chi ne cura gli interessi presenta una richiesta formale al Comune, preferibilmente corredata da una bozza di progetto che può essere predisposta anche da professionisti del settore o da associazioni che si occupano di supportare anche in questi passaggi la persona con disabilità. Comunicazione di avvio del procedimento: l’amministrazione deve notificare l’avvio del procedimento, indicando il responsabile, i termini previsti per la conclusione e le modalità di partecipazione dell’interessato. Valutazione multidimensionale: questa fase comprende: Analisi iniziale dei bisogni. Bilancio ecologico per identificare facilitatori e barriere nell’ambiente di vita. Definizione degli obiettivi e delle strategie di sostegno. Progettazione del piano: sulla base della valutazione, si procede a: Individuare le risorse necessarie (umane, economiche, tecnologiche). Coordinare i sostegni in un piano integrato e personalizzato. Prevedere verifiche periodiche e momenti di rimodulazione del progetto. Definizione e sottoscrizione: designazione del case manager; sottoscrizione della persona con disabilità o di chi la rappresenta e degli enti coinvolti. Monitoraggio e aggiornamenti: durante l’attuazione, è fondamentale verificare periodicamente l’efficacia degli interventi e apportare modifiche in caso di variazioni nei bisogni della persona. Questi passaggi assicurano una presa in carico globale, rispettosa dei desideri e delle necessità dell’interessato, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo. → Entrata in vigore Il nuovo progetto di vita sancito dal D.Lgs. 62/2024 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, garantendo un periodo di transizione per consentire agli enti locali e alle
Sostegno scolastico: quali sono gli strumenti che lo garantiscono?
Sostegno scolastico: quali sono i passaggi per ottenerlo? L’assegnazione del sostegno scolastico è un processo guidato da normative specifiche che puntano a garantire agli alunni con disabilità il diritto a un’educazione inclusiva. In questo articolo analizzerò i due principali strumenti atti a garantire questo diritto, ovvero il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) a darò qualche utile consiglio ai genitori dei bambini con disabilità per tutelarsi al meglio IL GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) Normativa di riferimento La costituzione e le funzioni del GLO trovano fondamento nella Legge 104/1992, all’art. 15, comma 10, norma che prevede che presso ogni istituto scolastico venga istituito un gruppo di lavoro per l’inclusione degli alunni con disabilità. Successivamente, il Decreto legislativo 66/2017 (art. 3) e il D.Lgs. 96/2019 hanno introdotto modifiche che precisano la composizione del GLO e delineano con maggiore chiarezza il ruolo di questo gruppo nel processo di inclusione scolastica, in linea con i principi di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. Composizione del GLO In base all’art. 15 della Legge 104/1992 e alle modifiche del D.Lgs. 66/2017, il GLO è composto dai docenti della classe (inclusi quelli di sostegno), dai genitori dell’alunno o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e da figure professionali specifiche, interne o esterne alla scuola, che contribuiscono al percorso educativo dell’alunno, per esempio terapisti privati. Il gruppo è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che ha il compito di coordinare gli incontri e assicurare che le decisioni prese rispettino il quadro normativo. Altre figure professionali: possono essere coinvolti professionisti come terapisti, rappresentanti dell’ASL e assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Al GLO partecipa anche l’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare) dell’ASL competente che il compito di collaborare con il GLO e di fornire il “necessario supporto”. Funzioni e Compiti del GLO A norma del D.Lgs. 66/2017, art. 7, il GLO è responsabile della redazione, approvazione e revisione periodica del PEI dell’alunno. Questo documento, come vedremo tra poco, è essenziale per definire le strategie didattiche e organizzative di sostegno e per stabilire gli obiettivi educativi dell’alunno. Tra i compiti principali del GLO vi è anche la valutazione delle risorse necessarie per garantire un ambiente di apprendimento inclusivo, come il numero di ore di sostegno e le altre misure compensative (es. addetto all’assistenza, addetto alla comunicazione, ecc.). Quando si riunisce il GLO? Inizio dell’anno scolastico: Secondo l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017, il GLO si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per definire e approvare il PEI, entro e non oltre il mese di ottobre. Questo incontro stabilisce le basi per il supporto educativo dell’alunno per l’intero anno. Incontri periodici di verifica: Nel corso dell’anno scolastico, il GLO si riunisce periodicamente (come previsto dall’art. 7, comma 2, lettera h) per verificare i progressi dell’alunno e aggiornare il PEI se necessario. Questi incontri possono essere calendarizzati o convocati su richiesta dei membri del GLO, ad esempio per affrontare emergenze o problematiche specifiche. Incontro finale: A giugno, il GLO si riunisce per una verifica conclusiva del PEI e per formulare le proposte di sostegno per l’anno successivo. Questo incontro finale serve anche a valutare l’efficacia degli interventi applicati durante l’anno scolastico. Coinvolgimento della Famiglia e dell’Alunno La partecipazione attiva della famiglia è un pilastro del GLO, come specificato dall’art. 1 del D.Lgs. 66/2017. I genitori contribuiscono alla definizione del PEI, fornendo informazioni preziose sulla vita dell’alunno fuori dalla scuola, e partecipano alla valutazione periodica dei progressi scolastici. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, il GLO garantisce anche il diritto di partecipazione diretta dell’alunno, in rispetto del principio di autodeterminazione previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009. ATTENZIONE! L’incontro del GLO viene sempre verbalizzato, anche se non sempre la verbalizzazione è contestuale. Quindi è opportuno che i genitori esplicitino le loro richieste, anche se in contrasto con le indicazioni della Scuola (ad es. indicare sempre quante ore di sostegno si ritiene debbano essere attribuite al proprio figlio, idem per le ulteriori misure compensative, o assistenza igienica) chiedendo che vengano comunque verbalizzate. Il verbale del GLO è un documento che deve essere poi condiviso e consegnato ai genitori che ne fanno richiesta. IL PEI (Piano Educativo Individualizzato) Cos’è Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento fondamentale per definire e monitorare le misure di sostegno e inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La sua redazione e implementazione è regolata da normative specifiche, che ne delineano la struttura, i contenuti e le modalità di aggiornamento. Quadro Normativo di Riferimento Il PEI trova il suo fondamento nella Legge 104/1992 (art. 12, comma 5), che riconosce il diritto allo studio per le persone con disabilità e che, appunto, introduce la necessità di un piano educativo personalizzato. Ulteriori disposizioni sul PEI sono contenute nel Decreto legislativo 66/2017 (modificato dal D.Lgs. 96/2019), che descrive in dettaglio le modalità di stesura, approvazione e revisione periodica del PEI. In particolare, l’articolo 7 di questo decreto stabilisce i contenuti e le finalità di questo strumento, prevedendo anche l’interazione con il Progetto Individuale definito dalla Legge 328/2000. Finalità e Struttura del PEI Il PEI è redatto con l’obiettivo di garantire un percorso educativo e didattico inclusivo, che si adatti alle esigenze specifiche dell’alunno e promuova il suo sviluppo personale e l’autonomia. Struttura del PEI: il documento è organizzato in sezioni che coprono aspetti essenziali dell’inclusione scolastica, tra cui: Quadro informativo: raccoglie informazioni sulla vita e le abitudini dell’alunno, provenienti sia dalla famiglia che dagli specialisti coinvolti. Profilo di Funzionamento: redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’ASL, rappresenta la base per individuare le aree di intervento educativo, descrivendo le caratteristiche funzionali dell’alunno (art. 5 del D.Lgs. 66/2017). Obiettivi educativi e didattici: definisce le competenze e le abilità che l’alunno dovrebbe acquisire, personalizzando il curriculum scolastico e stabilendo strategie didattiche specifiche. Osservazioni sul contesto: identifica barriere e facilitatori all’apprendimento, valutando i fattori ambientali e sociali che possono influenzare il percorso dell’alunno. Interventi specifici: descrive i metodi e gli strumenti utilizzati per il supporto dell’alunno, includendo l’uso di
Il nuovo Decreto Disabilità: novità e cambiamenti introdotti
Il recente Decreto Disabilità (D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2024, segna una svolta significativa nella normativa italiana sulla disabilità. Questo decreto introduce modifiche sostanziali a diverse leggi esistenti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore inclusione e semplificare le procedure burocratiche. Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte e cosa cambia per le persone con disabilità. Nuova definizione di disabilità Uno degli aspetti più innovativi del decreto è la ridefinizione della condizione di disabilità. Il nuovo testo abbandona termini ormai obsoleti come “portatore di handicap” in favore di una terminologia più inclusiva e rispettosa: “persona con disabilità”. Questa nuova definizione si basa sull’interazione tra le persone e le barriere comportamentali e ambientali, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La disabilità, quindi, non è più vista come un attributo intrinseco della persona, ma come il risultato dell’interazione con un ambiente non inclusivo. Riforma delle procedure di accertamento Il decreto introduce un procedimento unitario di valutazione della disabilità, affidato all’INPS, che unifica la certificazione della condizione di disabilità con altre valutazioni attualmente separate (invalidità civile, handicap, disabilità ex Legge 68/99). Tale semplificazione mira a ridurre le duplicazioni e a rendere il processo più efficiente. Inoltre, viene eliminata la pratica delle visite di rivedibilità, semplificando ulteriormente le procedure burocratiche per le persone con disabilità. Valorizzazione del “Progetto di vita” individuale e personalizzato Una delle novità più rilevanti è la valorizzazione del “Progetto di vita” individuale e personalizzato. Questo strumento, già previsto dalla Legge ma ora maggiormente sviluppato nei suoi contenuti, prevede una valutazione multidimensionale delle persone con disabilità, considerando non solo gli aspetti clinici, ma anche i talenti, i desideri e le esigenze individuali. Il progetto coinvolge attivamente la persona con disabilità e il suo contesto sociale, con l’obiettivo di creare un piano di intervento su misura che favorisca la piena inclusione e partecipazione alla vita sociale. Determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) Il decreto istituisce una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricata di definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per le persone con disabilità. Tale cabina di regia, composta da rappresentanti istituzionali e del terzo settore, avrà il compito di identificare le prestazioni essenziali e proporre linee guida per l’integrazione dei LEP con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Entrata in vigore Il decreto entrerà in vigore il 30 giugno 2024, con una fase di sperimentazione prevista per tutto il 2025 in nove province italiane. Questa fase servirà a testare le nuove disposizioni in materia di valutazione di base e valutazione multidimensionale, con l’obiettivo di perfezionare ulteriormente il sistema. Per ulteriori dettagli sul Decreto Disabilità e per assistenza legale specifica, non esitate a contattare l’avvocato Claudia Porcu, esperta nelle materie che riguardano la disabilità, l’invalidità, le discriminazioni. [Foto di Mikhail Nilov]
Come leggere i verbali di invalidità e di handicap
Verbali di invalidità e di handicap: ecco come leggerli Non è sempre facile capire che prestazione (economica o non) ti è stata riconosciuta nel verbale di invalidità civile e di handicap. Nelle tabelle seguenti trovi schematizzate le diverse casistiche possibili aggiornate al 2024, in base al grado di riconoscimento di invalidità e al giudizio della commissione. Tutte le tabelle contengono il giudizio della commissione e i relativi diritti connessi al grado riconosciuto. Invalidi civili Schema prestazioni invalidi civili Giudizio commissione Grado riconoscimento Prestazioni Non invalido (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3, o minore non invalido) Nessuno Nessuna Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% dal 34% Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento di invalidità civile Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% dal 46% Iscrizione liste collocamento mirato Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% dal 51% Solo per i lavoratori dipendenti: diritto di usufruire del congedo straordinario per cure Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% dal 67% Esenzione parziale del ticket (per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale) Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% dal 74% Assegno di invalidità civile (dai 18 ai 67 anni) Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% Pensione di invalidità civile (dai 18 ai 67 anni) Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 100% Tutte quelle precedenti. Oltre alla pensione di invalidità civile anche l’indennità di accompagnamento Invalido ultra 65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita 100% Tutte quelle precedenti Invalido ultra 65enne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore 100% Tutte quelle precedenti Invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 100% No indennità di accompagnamento No assegno di invalidità in quanto ultra 65enne Legge 104/92 Schema prestazioni, Legge 104/92 Giudizio commissione Prestazioni Ai sensi dell’art.4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la Commissione Medica riconosce all’interessato: portatore di handicap (comma 1 art. 3) tutti i benefici previsti dalla legge 104 no permessi lavorativi orari o giornalieri per sè o per assistere un familiare invalido no congedo straordinario in 2 anni nessuna provvidenza economica Ai sensi dell’art.4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la Commissione Medica riconosce all’interessato: portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) tutti i benefici previsti dalla legge 104 sì permessi lavorativi orari o giornalieri per sè o per assistere un familiare invalido sì congedo straordinario in 2 anni per l’assistenza al familiare inabile nessuna provvidenza economica Minorenni Schema prestazioni minorenni: indennità di accompagnamento e indennità di frequenza Giudizio commissione Prestazioni Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età Indennità di frequenza Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita Indennità di accompagnamento [foto di RDNE Stock project]
Indennità e pensioni per maggiorenni invalidi, sordi e ciechi
Vediamo in questa scheda quali sono i riconoscimenti economici dovuti per la condizione di invalidità, cecità e sordità nell’adulto. Provvidenze economiche invalidità civile Al maggiore di età invalido civile possono essere riconosciute, alternativamente, le seguenti provvidenze economiche: Assegno mensile: art. 13 L. 118/71 Pensione di inabilità: art. 12 L. 118/71 Indennità di accompagnamento: L. 18/80 e L. 508/88 vediamole nel dettaglio: 1 – Assegno mensile viene concesso dai 18 ai 67 anni di età viene corrisposto per 13 mensilità è pari, per il 2024, ad € 333,33 il limite di reddito personale per poterne fruire è di € 5.725,46 è incompatibile con l’attività lavorativa (salvo casi particolari) è riconoscibile allo studente 2 – Pensione di inabilità viene concessa dai 18 ai 67 anni di età viene corrisposta per 13 mensilità è pari, per il 2024, ad € 333,33 ma può arrivare fino a € 735,05: a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2020 all’importo base può essere riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di “incremento al milione” purché siano rispettati i seguenti limiti di reddito: € 9.555,65 reddito personale € 16.502,98, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato il limite di reddito personale per poter fruire dell’importo base è di € 19.461,12 è compatibile con l’attività lavorativa è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento 3 – Indennità di accompagnamento non vi sono limiti di età. Viene concessa quando ci si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o quando non si è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e si necessiti, conseguentemente, di assistenza continua. viene corrisposta per 12 mensilità è pari, per il 2024, ad € 531,76 è indipendente dal reddito è compatibile con l’attività lavorativa è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per ciechi totali o parziali è incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello Stato (non invece presso un ospedale) Provvidenze economiche cecità civile Al maggiore di età cieco civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche: Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: L. 508/88 Indennità speciale per ciechi parziali: L. 508/88 Pensione di inabilità per ciechi assoluti: L. 508/88 Pensione per ciechi parziali: L. 66/62 e L. 33/80 Eccole nel dettaglio: 1 – Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti Viene concessa al cieco assoluto Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2024, ad € 978,50 È indipendente dal reddito (personale) È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo se la patologia per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). Vedi infra il concetto di pluriminorazione. 2 – Indennità speciale per ciechi parziali viene concessa al cieco parziale viene corrisposta per 12 mensilità è pari, per il 2024, ad € 221,20 è indipendente dal reddito (personale) è compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali è compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello Stato 3 – Pensione di inabilità per ciechi assoluti viene concessa al cieco assoluto che abbia compiuto il 18° anno di età (non concedibile al minorenne) viene corrisposta per 13 mensilità è pari, per il 2024 ad € 360,48 se non ricoverato ed € 333,33 se ricoverato – ma può arrivare fino ad € 735,05: a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2020 all’importo base può essere riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di “incremento al milione” purché siano rispettati i seguenti limiti di reddito: € 9.555,65 reddito personale € 16.502,98, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato il limite di reddito personale per poter fruire dell’importo base è di € 19.461,12 è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti 4 – Pensione per ciechi parziali viene concessa al cieco parziale viene corrisposta per 13 mensilità è pari, per il 2024, ad € 333,33 è subordinata al limite di reddito (personale) pari, per il 2024, ad € 19.461,12 è compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali è compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato Provvidenze economiche sordità civile Al maggiorenne sordo civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche: Pensione per i sordi civili: L. 381/70 – L. 33/80 Indennità di comunicazione: L. 508/88 Vediamo il dettaglio: 1 – Pensione per i sordi civili viene concessa dai 18 ai 67 anni la sordità deve essere congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) e deve aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato viene corrisposta per 13 mensilità è pari, per il 2024, ad € 333,33 ma può arrivare fino a € 735,05: a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2020 all’importo base può essere riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di “incremento al milione” purché siano rispettati i seguenti limiti di reddito: € 9.555,65 reddito personale € 16.502,98, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato il limite di reddito personale per poter fruire dell’importo base è di € 19.461,12 è compatibile con l’attività lavorativa è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di pluriminorazioni) 2 – Indennità di comunicazione non vi sono limiti di età. Viene concessa a colui che presenta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato viene corrisposta per 12 mensilità è pari, per il 2024, ad € 263,19 è indipendente dal reddito è compatibile con l’attività lavorativa è compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello Stato. è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di pluriminorazioni) Cumulo delle provvidenze economiche per pluriminorazioni I soggetti pluriminorati sono quei soggetti che presentano contemporaneamente più minorazioni invalidanti. Essi hanno diritto al riconoscimento dei loro diversi status di invalidità. Ciò significa che, per diverse patologie, la stessa persona
Indennità e pensioni per minori invalidi, ciechi e sordi
Vediamo in questo articolo quali sono i riconoscimenti economici dovuti per la condizione di invalidità, cecità e sordità nel bambino. Per le definizioni e le differenze tra le diverse condizioni, si rimanda all’articolo di approfondimento Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze Provvidenze economiche invalidità civile Al minore invalido civile possono essere riconosciute, alternativamente, le seguenti provvidenze economiche: Indennità di accompagnamento: L. 18/80 e L. 508/88 Indennità di frequenza: L. 289/90 Vediamole di seguito nel dettaglio. 1 – Indennità di accompagnamento Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua. Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 527,16 È indipendente dal reddito (personale del minore) È incompatibile con l’indennità di frequenza È incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 2 – Indennità di frequenza Viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età È subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti) È pari, per il 2023, ad € 313,91 È subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari, per il 2023, ad € 5.391,88’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento È incompatibile con l’indennità di comunicazione Provvidenze economiche cecità civile Al minore cieco civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche: Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: L. 508/88 Indennità speciale per ciechi parziali: L. 508/88 Pensione per ciechi parziali: L. 66/62 e L. 33/80 Vediamole ora nel dettaglio. 1 – Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti Viene concessa al minore cieco assoluto Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 959,21 È indipendente dal reddito (personale del minore) È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo se la patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). Vedi infra il concetto di pluriminorazione. 2 – Indennità speciale per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 217,64 È indipendente dal reddito (personale del minore) È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 3 – Pensione per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 13 mensilità È pari, per il 2023, ad € 313,91 È subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari, per il 2023, ad € 17.920,00 È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato Provvidenze economiche sordità civile Al minore sordo civile può essere riconosciuta la seguente provvidenza economica: Indennità di comunicazione: L. 508/88 Viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato Viene corrisposta per 12 mensilità È pari, per il 2023, ad € 261,11 È indipendente dal reddito del minore È incompatibile con l’indennità di frequenza È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati) Cumulo delle provvidenze economiche per pluriminorazioni I soggetti pluriminorati sono quei soggetti che presentano contemporaneamente più minorazioni invalidanti. Essi hanno diritto al riconoscimento dei loro diversi status di invalidità. Ciò significa che, per diverse patologie, la stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità civile (ad esempio invalidità civile e cecità assoluta civile, invalidità civile e sordità civile, malattia genetica e cecità parziale civile, ecc.) e, di conseguenza, ha diritto di beneficiare al cumulo delle diverse provvidenze economiche spettanti. (L. 429/91 e sent. Corte Cost. 346/89). Riassumendo, il principio legislativo vigente è quello della generale ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per esempio, è preclusa espressamente, anche in caso di pluriminorazioni, la concessione dell’indennità di frequenza per coloro che sono titolari dell’indennità di accompagnamento come invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento come ciechi civili assoluti, dell’indennità di comunicazione come sordi e dell’indennità speciale come ciechi civili parziali (art. 3 L. 289/90). Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole. [Foto di Nataliya Vaitkevich]
Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze
Le minorazioni civili sono condizioni invalidanti non derivanti da cause di guerra, di servizio o di lavoro. Esse sono: invalidità civile cecità civile sordità civile Le minorazioni civili esprimono una condizione distinta rispetto allo stato di handicap e danno luogo a riconoscimenti e benefici diversi. È possibile che ci sia il riconoscimento di entrambe le condizioni (minorazione/i civile/i e stato di handicap), come di solo una di queste. Minorazioni Civili : Definizioni Invalidità civile Possono essere riconosciuti invalidi civili tutti coloro che sono affetti da una infermità di tipo fisico, psichico o sensoriale. Devono avere un’età ricompresa tra i 18 e i 67 anni. Le infermità devono essere tali da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 e, dunque, riportare quantomeno una percentuale pari al 33,33%. Al di sotto di tale soglia percentuale non si è considerati invalidi e, dunque, non sono erogabili le prestazioni e/o le altre facilitazioni descritte qui di seguito. A seconda del tipo di percentuale riconosciuta può sorgere il diritto a determinate agevolazioni fiscali, detrazioni e altro, fino al riconoscimento di specifiche erogazioni economiche per le invalidità di grado maggiore. Vediamole tutte nel dettaglio. Invalidità riconosciuta dal 34%: agevolazioni sull’acquisto di protesi e ausili Invalidità riconosciuta dal 46%: anche diritto al collocamento mirato fino ai 55 anni Invalidità riconosciuta dal 51%: anche diritto al congedo per cure Invalidità riconosciuta dal 67%: anche esenzione dal ticket sanitario Invalidità riconosciuta dal 74%: assegno mensile (€ 313,91 nel 2023) Invalidità riconosciuta al 100%: pensione di inabilità civile (da € 313,91 a € 700,18 nel 2023) Si rimanda all’articolo di approfondimento Riconoscimenti economici per invalidità, cecità e sordità nel bambino per un esame più dettagliato degli ulteriori presupposti e caratteristiche dell’assegno mensile e della pensione di inabilità civile. Invalidità civile per minori Per i minorenni le minorazioni si valutano in relazione alla difficoltà persistente nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 L. 118/71), mentre non vengono attribuite percentuali di invalidità. Cecità civile Si distinguono: cecità totale: totale mancanza della vista in entrambi gli occhi mera percezione dell’ombra o luce o moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore residuo perimetrico binoculare inferiore al 3% cecità parziale: residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% (L. 138/2001) Le condizioni di ipovisione grave, medio-grave e lieve, anch’esse previste dalla legge, non saranno qui descritte, posto che dette minorazioni non danno diritto a provvidenze economiche specifiche (possono eventualmente dar luogo al riconoscimento di invalidità civile e/o stato di handicap). Sordità civile Presuppone una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La sordità deve essere: pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore, se minore di anni 12 pari o superiore a 75 dB dopo i 12 anni, purché sia dimostrabile l’insorgenza della sordità prima del compimento del dodicesimo anno. (L. 381/70). (Livelli di perdita uditiva inferiori possono dare luogo al riconoscimento dell’invalidità civile) Stato di handicap Presuppone una minorazione fisica e/o psichica che sia causa di difficoltà di apprendimento o relazione tale da determinare uno svantaggio sociale o emarginazione (art. 3 L. 104/92). L’handicap è considerato grave quando le minorazioni fisiche e/o psichiche siano tali da aver ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera della persona. (art. 3 comma 3 L. 104/92). La distinzione assume particolare importanza in quanto lo stato di handicap grave dà luogo ad alcuni benefici aggiuntivi rispetto allo stato di handicap non grave. Differenze tra invalidità civile e stato di handicap In questo contesto è importante sottolineare che invalidità civile e stato di handicap sono due concetti diversi che danno luogo a riconoscimenti diversi. Le definizioni legislative di detti status possono sembrare simili, ma non lo sono e vanno tenute distinte. L’invalidità civile valuta: la riduzione della capacità lavorativa per il maggiorenne la difficoltà fisica e/o psichica a fare le stesse cose che fanno i coetanei normodotati per il minorenne Viene accertata in base a criteri medico-legali. Lo stato di handicap esprime invece la difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale di appartenenza a causa della propria minorazione fisica e/o psichica. Viene accertato in base a criteri medico-sociali. Il riconoscimento dell’invalidità civile (e delle altre minorazioni civili) dà diritto a specifiche provvidenze economiche (e altri benefici) mentre lo status di handicap è la condizione per poter usufruire di varie agevolazioni, ma non di erogazioni di denaro. [Foto di Ivan Samkov]
Diabete tipo 1 bambini e indennità accompagnamento
VA RICONOSCIUTA L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AI BAMBINI AFFETTI DA DIABETE MELLITO DI TIPO 1 In una causa da me patrocinata presso il Tribunale di Treviso è stato affrontato il tema del diritto all’indennità di accompagnamento in favore dei bambini affetti da diabete mellito di tipo 1. Il Tribunale ha stabilito che l’indennità di accompagnamento va riconosciuta al bambino diabetico nei termini in cui questi, per la sua età, necessiti di continua assistenza per il compimento degli atti ordinari della vita quotidiana, in raffronto con i bambini di pari età. IL CASO A. è una bambina di 9 anni a cui è stato diagnosticato il diabete mellito di tipo 1, ovvero quello denominato anche insulinodipendente. A causa del diabete la vita e le abitudini di questa bambina sono state letteralmente stravolte a partire dalle restrizioni dietetiche, dai continui controlli capillari della glicemia anche di notte, dalle quotidiane e numerose iniezioni di insulina. Da quel momento la piccola A. necessita di supervisione in ogni contesto della sua vita: i suoi genitori devono sempre essere presenti anche quando la bimba va in gita scolastica o alle feste di compleanno. La complessa gestione della malattia non si riduce quando alla bambina viene applicato un microinfusore a livello addominale: si tratta di un apparecchio collegato al sensore di glicemia già posizionato sul braccio della piccola che ha la funzione di rilasciare l’insulina a seconda dei valori glicemici rilevati dal sensore. Se, da un lato, questo apparecchio ha consentito alla bimba di non essere sottoposta a continue e dolorose iniezioni, dall’altro lato, non ha affatto semplificato la gestione della malattia. Il microinfusore necessita infatti di essere programmato in coincidenza ad ogni pasto della giornata ed in base alla composizione del cibo e dei carboidrati che la bambina assumerà in quel momento. Il microinfusore, inoltre, deve anche essere calibrato quotidianamente attraverso dei controlli capillari perché i valori del sensore non sempre sono corretti e vanno verificati in modo da modificare tempestivamente la terapia, se necessario. E’ chiaro che tutte queste attività non possono essere compiute autonomamente da un bambino ed è sulla base di queste considerazioni che i genitori di A. hanno fatto domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ma la commissione medica ha respinto la loro richiesta. A questo punto, i genitori di A. non accontentandosi della valutazione espressa, hanno convenuto l’INPS in Tribunale vincendo la causa. LA DECISIONE Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento alla piccola A. avendo accertato che il diabete tipo 1 impone, nel caso di specie, “la necessità di continua assistenza per il compimento degli atti ordinari della vita quotidiana anche in raffronto con i bambini dell’età di A. Il sintesi, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto all’indennità di accompagnamento valorizzando alcuni dati tra i quali, in particolare: la bambina debba essere assistita in ogni pasto per stabilire quantità e qualità dei cibi a seconda dei livelli glicemici riscontrati l’assunzione del cibo debba essere preceduta e seguita dalla rilevazione dei livelli glicemici Tutte attività che implicano competenze e consapevolezze che un bambino non può avere e che sono quindi affidate all’adulto di riferimento. Pertanto, sottolinea il Tribunale, al fine di verificare il diritto all’indennità di accompagnamento, va raffrontata la ben diversa situazione dei coetanei che nella normalità mangiano liberamente senza bisogno di stringenti verifiche di quantità e qualità di cibo da ingerire. La sentenza ha espresso anche alcune considerazioni sull’utilizzo del microinfusore affermando che tale apparecchio non modifica la continua assistenza che i genitori debbono comunque prestare alla figlia.
Invalidità civile e handicap nella Sindrome di Down
Rimandando alla scheda di approfondimento per quanto riguarda le nozioni di carattere generale su invalidità civile e handicap; qui, è utile sintetizzare le previsioni in materia di invalidità civile e handicap rivolte solamente a coloro che sono affetti dalla sindrome di DOWN. RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP GRAVE NELLE PERSONE AFFETTE DA SINDROME DI DOWN Le persone affette da sindrome di DOWN: Devono essere riconosciute in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 Tale condizione può essere riconosciuta: dalla Commissione Medica competente, previa esibizione dell’esame del cariotipo oppure direttamente dal proprio medico di famiglia, previa esibizione dell’esame del cariotipo. Ciò evita il passaggio in Commissione e tutte le pratiche burocratiche conseguenti. Una volta ottenuto il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave, quest’ultima è esentata da future visite di controllo e, quindi, non deve più essere convocata a visita di revisione. N.B. Questi automatismi sono previsti dalla legge solamente a favore dei soggetti portatori di sindrome di DOWN e riguardano solo l’accertamento dell’handicap, non invece l’accertamento dell’invalidità. Ricordo che i principali benefici del riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3, son0: i permessi e congedi lavorativi a favore della persona che si prende cura del disabile le agevolazioni nel settore auto tra le quali esenzione del bollo e detrazioni fiscali (solo se vi è anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ NELLE PERSONE AFFETTE DA SINDROME DI DOWN Per quanto riguarda la condizione di invalidità (il cui riconoscimento può dar diritto all’indennità di accompagnamento) nel 2010 è stata diramata una circolare da parte dell’INPS che prescrive: l’automatico riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai portatori di sindrome di DOWN l’esonero da visita di revisione Tuttavia, a differenza degli automatismi previsi per lo stato di handicap –che sono previsti per legge e quindi hanno forza vincolante– lo stesso non può dirsi per gli “automatismi” previsti per l’accertamento dell’invalidità civile. Questi ultimi, infatti, non sono contenuti in una Legge o Atto avente forza di legge dello Stato, ma in una circolare. Le circolari sono solamente atti interni dell’amministrazione che li ha diramati e sono vincolanti, ma neanche in tutti i casi, solo per il personale che opera per conto di quella amministrazione. Di conseguenza, la circolare in questione non è vincolante per le Commissioni Mediche che sono composte per la maggior parte da medici dell’ULSS, i quali ben possono discostarsi dai precetti in essa contenuti e non riconoscere l’indennità di accompagnamento al soggetto portatore di sindrome di DOWN. Ma allora cosa si può fare? Se si intende contestare il verbale che ha negato l’indennità di accompagnamento a persona affetta da sindrome di DOWN è possibile, entro sei mesi, proporre apposito Ricorso avverso l’INPS e in questa sede, anche appellandosi a quella specifica circolare diramata proprio da INPS, chiedere il riconoscimento dell’indennità predetta. Se, invece, l’accertamento risale nel tempo, si può provare a richiedere una nuova valutazione per aggravamento (che deve però essere documentato), attendere l’esito di valutazione da parte dell’ULSS e, se non riconosciuta l’indennità di accompagnamento, proporre ricorso avverso l’INPS nelle stesse modalità indicate sopra.