COS’E’ L’INVALIDITA’ CIVILE L’invalidità civile presuppone una minorazione fisica e/o psichica e/o intellettiva che comporta nella persona che ne è affetta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%. Tale criterio opera per i maggiori di età. L’invalidità è espressa in percentuale e, a seconda della percentuale, possono essere riconosciute provvidenze economiche (assegni, indennità, pensioni) e/o altri benefici (es. ausili e protesi, collocamento lavorativo mirato, ecc.). Per i minori di età, invece, la minorazione si valuta in relazione alle difficoltà persistenti di svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell’età. Essa non si esprime con una percentuale. COS’E’ L’HANDICAP L’handicap presuppone una minorazione fisica e/o psichica e/o intellettiva che comporta nella persona che ne è affetta difficoltà di apprendimento, problematiche relazionali e di integrazione lavorativa, tali da determinare uno svantaggio sociale o una situazione di emarginazione. L’handicap è considerato grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92, quando le minorazioni siano tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di vita della persona. La distinzione tra handicap “grave” e “non grave” assume particolare importanza in quanto solo il primo dà luogo a benefici di una certa rilevanza (es. congedi di maternità prolungati, permessi lavorativi retribuiti). QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP Pur avendo definizioni che possono sembrare simili, invalidità civile e stato di handicap sono due concetti diversi che danno luogo a riconoscimenti diversi: l’invalidità civile, per i maggiorenni, ha come parametro la riduzione della capacità lavorativa a causa della minorazione; per i minorenni ha riguardo alle difficoltà del minore a fare le stesse cose che fanno i coetanei normodotati. La condizione di invalidità viene accertata in base a criteri medico-legali, legati quindi al concetto di funzionalità; lo stato di handicap, invece, esprime la difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale di appartenenza a causa della propria minorazione. Tale condizione viene accertata in base a criteri medico-sociali. Ulteriore differenza tra i due riconoscimenti è che l’invalidità civile dà diritto a specifiche provvidenze economiche (oltre ad altri benefici), mentre lo status di handicap è la condizione per poter usufruire di varie agevolazioni, ma non di erogazioni dirette denaro. COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP Per ottenere il riconoscimento di queste condizioni si deve svolgere domanda all’INPS e, in seguito, sottoporsi a visita di fronte alla Commissione Medica. Il parere della commissione è contenuto in un verbale che viene successivamente inoltrato all’interessato, generalmente entro due mesi dalla vista. E’ importante sapere interpretare bene il verbale per capire quali benefici sono fruibili rispetto al riconoscimento ottenuto. Qualora la condizione richiesta non sia stata riconosciuta, o sia stata riconosciuta solo parzialmente, è possibile impugnare il verbale davanti al Tribunale nel termine di sei mesi dalla data di ricezione del verbale. PATOLOGIE CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO DALLE VISITE DI REVISIONE Ha diritto ad essere esonerato da future visite di revisione per l’accertamento della permanenza dell’invalidità civile e dell’handicap, colui che: è affetto da una patologia che determina una grave compromissione dell’autonomia personale che rientra tra quelle indicate nel D.M. 2 agosto 2007 è titolare dell’indennità di accompagnamento o dell’indennità di comunicazione Accade molto spesso che pur in presenza di queste condizioni, le Commissioni Mediche continuino a prevedere la revisione nei verbali, causando disagi e difficoltà agli interessati che ogni tot anni vengono riconvocati a visita, pur nella gravità della loro condizione che è già stata accertata come tale. In presenza di queste situazioni, dunque, è utile far presente il proprio diritto e chiedere espressamente alla Commissione l’esonero permanente da visite di revisione. E’ ancor più utile far valere i propri diritti, qualora disattesi, in sede giudiziaria. Un discorso a parte sul riconoscimento di invalidità, handicap e diritto all’esonero da revisione va fatto per i portatori della sindrome di DOWN vedi la scheda di approfondimento.
Separazione e mantenimento figli: le spese straordinarie vanno rimborsate anche se manca l’accordo
Spese straordinarie: quali sono Le spese straordinarie sono quelle che non sono conteggiate nell’assegno periodico dovuto al genitore per il mantenimento ordinario dei figli. L’assegno di mantenimento, infatti, è destinato a soddisfare le esigenze della vita quotidiana dei minori e copre spese quali quelle per l’alimentazione o quelle per i farmaci da banco: in questo caso si parla di spese ordinarie. Le spese straordinarie, invece, sono quelle che riguardano aspetti imprevedibili o comunque non ricorrenti e non determinabili in anticipo, ma che possono anche essere di notevole entità. Esse, dunque, debbono essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che le sostiene . Per esempio, sono straordinarie le spese dentistiche, le spese mediche specialistiche, le spese per la retta della scuola privata. Tra genitori separati o divorziati le spese straordinarie per i figli devono essere necessariamente concordate? Il genitore affidatario o collocatario deve obbligatoriamente concordare con l’altro genitore le spese straordinarie relative ai figli? La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad affrontare il tema con le ordinanze n. 16175/2015 e n. 4182/2016 confermando l’orientamento già espresso in materia dalla Suprema Corte. Il genitore con cui i figli convivono, non solo, non ha alcun obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore in merito alla determinazione delle spese straordinarie, ma nemmeno è tenuto ad informarlo. Sembrerebbe un precetto ingiusto, eppure il principio è sempre quello del preminente interesse dei figli che potrebbero subire un pregiudizio ogni qualvolta i genitori non siano in grado di accordarsi. Quindi, il genitore che non ha concordato le spese con l’altro, non per questo perde il diritto al rimborso. Tuttavia, le spese, per essere sicuramente rimborsabili, devono essere: utili per il minore proporzionate alle capacità economiche dei genitori Cosa fare quando il genitore si rifiuta di rimborsare all’altro genitore le spese straordinarie non concordate? L’ultima parola spetta sempre al Giudice che dovrà valutare se la spesa contestata sia di utilità per il minore e se essa sia effettivamente sostenibile in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Se, infatti, il genitore che rifiuta il rimborso è in grado di dimostrare di trovarsi nell’impossibilità economica di farvi fronte, il Giudice potrà anche non autorizzare il rimborso di quella spesa. Riferimenti Ord. Cass. 16175/2015 – Ord. Cass. 4182/2016
Prolungamento della scuola dell’infanzia per bambini con disabilità
Un bambino con disabilità può permanere nella scuola dell’infanzia (ex scuola materna) oltre il 6° anno di età? La legge n. 53/03 prevede che al 6° anno di età tutti i bambini debbano iniziare a frequentare la scuola primaria (ex elementare). Ma questo vale anche per i bambini con disabilità? In effetti la questione è di notevole rilevanza anche dal punto di vista etico: è meglio a far permanere il bambino disabile presso la scuola dell’infanzia dopo il compimento del 6° anno di età in considerazione delle sue capacità naturali o, invece, è più giusto il passaggio alla scuola primaria insieme ai compagni di asilo? Fino a qualche tempo fa, seppure in modo non uniforme nel territorio nazionale, si ammetteva la possibilità di derogare alla L. 53/03 e quindi di consentire la permanenza del bambino alla scuola dell’infanzia oltre il 6° anno di età, per un tempo non precisato. Infatti, la circolare ministeriale n. 235/75, che dettava istruzioni operative per l’iscrizione alla scuola materna di bambini handicappati, non precisava alcun limite di permanenza: in buona sostanza la nota chiariva che per il bambino con disabilità non doveva essere presa in considerazione l’età anagrafica, ma quella mentale, e demandava ogni decisione sulla permanenza scolastica al Collegio dei docenti con la partecipazione di specialisti dell’area medica e socio-pedagogica. Recentemente, invece, il MIUR ha emanato la circolare n. 547/2014 che ha preso una precisa posizione sul tema chiarendo in modo non più interpretabile che gli alunni che necessitano di speciale attenzione possano permanere presso la scuola dell’infanzia oltre il 6° anno di età solamente in presenza di queste condizioni: in casi eccezionali e debitamente documentati, su decisione del Dirigente scolastico per un tempo non superiore ad un anno scolastico Questa circolare è andata a sostituire una circolare emanata poche settimane prima, la n. 338/2014, che aveva sollevato numerose critiche da parte delle rappresentanze delle persone con disabilità: essa era stata emanata per giustificare la permanenza nella scuola dell’infanzia oltre il 6° anno di età di bambini adottati, in considerazione del livello cognitivo e socio-affettivo da loro raggiunto. La nota, però, richiamava esemplificativamente la circolare n. 235/75 per giustificare la permanenza a scuola oltre il 6° anno anche dei bambini disabili. Proprio questo richiamo aveva aperto un’aspra polemica da parte della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) che riteneva, per contro, il contenuto della circolare n. 235/75 del tutto superato con l’entrata in vigore della L. 53/03 che aveva sancito l’inizio dell’obbligo scolastico al 6° anno di età. Il dubbio interpretativo in materia veniva subito fugato dal MIUR con la citata circolare n. 547/2014 emanata poche settimane dopo la precedente: in essa veniva eliminato qualsiasi richiamo alla vecchia circolare n. 235/75. Riferimenti normativi L. 53/03 – D.Lgs. 59/04 – D.Lgs. 297/94 – C.M. 235/75 – Circ. Miur n. 338/14 – Circ. Miur 547/14
Quali sono i riconoscimenti economici a favore dei bambini disabili?
Disabili Minorenni: indennità e pensioni dovute Il minore con disabilità ha diritto ad una serie di erogazioni di denaro a seconda del tipo di minorazione riconosciuta. Esistono quindi provvidenze specifiche per il minore invalido, per il minore cieco e per il minore sordo. Vediamole nel dettaglio, scoprendo gli eventuali divieti di cumulo e i limiti di reddito, se previsti. Minore invalido civile Il bambino riconosciuto invalido civile ha diritto a percepire, in via alternativa, l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza. 1. Indennità di accompagnamento: Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 512,34 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 2. Indennità di frequenza viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età E’ subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti) E’ pari ad € 279,47 (anno 2016) E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 4.800,38 (anno 2016) E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento E’ incompatibile con l’indennità di comunicazione Minore cieco civile Al minore riconosciuto cieco civile possono essere erogate l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, l’indennità speciale per ciechi parziali, la pensione per ciechi parziali. 1. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti Viene concessa al minore cieco assoluto Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 899,38 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo in caso di pluriminorazione, ovvero solo se la patologia per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). 2. Indennità speciale per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 206,59 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 3. Pensione per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 13 mensilità E’ pari ad € 279,47 (anno 2016) E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 16.532,10 (anno 2016) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato Minore sordo civile Al bambino sordo civile può essere riconosciuta l’indennità di comunicazione. 1. indennità di comunicazione viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 254,39 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito del minore E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato. E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati) Riferimenti normativi: L. 18/1980 – L. 508/1988 – L. 289/1990 – L. 66/1962 – L. 33/1980