Spese straordinarie: quali sono Le spese straordinarie sono quelle che non sono conteggiate nell’assegno periodico dovuto al genitore per il mantenimento ordinario dei figli. L’assegno di mantenimento, infatti, è destinato a soddisfare le esigenze della vita quotidiana dei minori e copre spese quali quelle per l’alimentazione o quelle per i farmaci da banco: in questo caso si parla di spese ordinarie. Le spese straordinarie, invece, sono quelle che riguardano aspetti imprevedibili o comunque non ricorrenti e non determinabili in anticipo, ma che possono anche essere di notevole entità. Esse, dunque, debbono essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che le sostiene . Per esempio, sono straordinarie le spese dentistiche, le spese mediche specialistiche, le spese per la retta della scuola privata. Tra genitori separati o divorziati le spese straordinarie per i figli devono essere necessariamente concordate? Il genitore affidatario o collocatario deve obbligatoriamente concordare con l’altro genitore le spese straordinarie relative ai figli? La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad affrontare il tema con le ordinanze n. 16175/2015 e n. 4182/2016 confermando l’orientamento già espresso in materia dalla Suprema Corte. Il genitore con cui i figli convivono, non solo, non ha alcun obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore in merito alla determinazione delle spese straordinarie, ma nemmeno è tenuto ad informarlo. Sembrerebbe un precetto ingiusto, eppure il principio è sempre quello del preminente interesse dei figli che potrebbero subire un pregiudizio ogni qualvolta i genitori non siano in grado di accordarsi. Quindi, il genitore che non ha concordato le spese con l’altro, non per questo perde il diritto al rimborso. Tuttavia, le spese, per essere sicuramente rimborsabili, devono essere: utili per il minore proporzionate alle capacità economiche dei genitori Cosa fare quando il genitore si rifiuta di rimborsare all’altro genitore le spese straordinarie non concordate? L’ultima parola spetta sempre al Giudice che dovrà valutare se la spesa contestata sia di utilità per il minore e se essa sia effettivamente sostenibile in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Se, infatti, il genitore che rifiuta il rimborso è in grado di dimostrare di trovarsi nell’impossibilità economica di farvi fronte, il Giudice potrà anche non autorizzare il rimborso di quella spesa. Riferimenti Ord. Cass. 16175/2015 – Ord. Cass. 4182/2016
Quali sono i riconoscimenti economici a favore dei bambini disabili?
Disabili Minorenni: indennità e pensioni dovute Il minore con disabilità ha diritto ad una serie di erogazioni di denaro a seconda del tipo di minorazione riconosciuta. Esistono quindi provvidenze specifiche per il minore invalido, per il minore cieco e per il minore sordo. Vediamole nel dettaglio, scoprendo gli eventuali divieti di cumulo e i limiti di reddito, se previsti. Minore invalido civile Il bambino riconosciuto invalido civile ha diritto a percepire, in via alternativa, l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza. 1. Indennità di accompagnamento: Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 512,34 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 2. Indennità di frequenza viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età E’ subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti) E’ pari ad € 279,47 (anno 2016) E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 4.800,38 (anno 2016) E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento E’ incompatibile con l’indennità di comunicazione Minore cieco civile Al minore riconosciuto cieco civile possono essere erogate l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, l’indennità speciale per ciechi parziali, la pensione per ciechi parziali. 1. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti Viene concessa al minore cieco assoluto Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 899,38 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo in caso di pluriminorazione, ovvero solo se la patologia per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). 2. Indennità speciale per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 206,59 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito (personale del minore) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 3. Pensione per ciechi parziali Viene concessa al minore cieco parziale Viene corrisposta per 13 mensilità E’ pari ad € 279,47 (anno 2016) E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 16.532,10 (anno 2016) E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato Minore sordo civile Al bambino sordo civile può essere riconosciuta l’indennità di comunicazione. 1. indennità di comunicazione viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato viene corrisposta per 12 mensilità E’ pari ad € 254,39 (anno 2016) E’ indipendente dal reddito del minore E’ incompatibile con l’indennità di frequenza E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato. E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati) Riferimenti normativi: L. 18/1980 – L. 508/1988 – L. 289/1990 – L. 66/1962 – L. 33/1980
Chi ha diritto a percepire gli assegni familiari in caso di separazione o divorzio?
Assegni per il nucleo familiare: cosa succede in caso di separazione o divorzio? Va fatta una distinzione a seconda delle modalità regolatrici l’affidamento dei figli: Affidamento esclusivo Se i figli sono affidati ad un solo genitore, sarà proprio quel genitore ad averne diritto: solo il genitore affidatario è legittimato a richiedere e percepire l’assegno per il nucleo familiare. In pratica il genitore affidatario costituisce un nuovo “nucleo familiare” insieme ai figli lui affidati. L’affidamento esclusivo, tuttavia, ha carattere residuale: con l’introduzione nel 2006 dell’affido condiviso e del principio della bigenitorialità, i figli vengono generalmente affidati ad entrambi i genitori, a meno che non ci siano gravi motivi ostativi a questo tipo di affidamento. Affidamento condiviso Se i figli sono affidati ad entrambi i genitori, come normalmente avviene dall’entrata in vigore della L. 54/2006, entrambi i genitori sono legittimati a richiedere gli assegni per il nucleo familiare perché è come se ciascun genitore formasse un nuovo “nucleo familiare” a sé stante. Ferma questa astratta facoltà, di fatto, poi, solo uno dei due genitori può richiederli e percepirli. I genitori possono già in fase di separazione o divorzio consensuali prevedere quale dei due possa richiederli. Nel caso, invece, in cui i genitori non raggiungano un accordo, allora il criterio legislativo cui il Giudice si atterrà è quello della convivenza: essi spetteranno al genitore che convive stabilmente con i figli. Ho diritto agli assegni familiari anche se non lavoro? Anche il genitore che di per sé non ha diritto alla percezione degli assegni familiari -per esempio perché non è lavoratore o non è titolare di pensione- ma che convive con i figli, può sostituirsi nella posizione dell’ex coniuge o compagno avente diritto alla corresponsione dei suddetti assegni, e richiederne ed ottenerne l’erogazione. Questa tutela opera anche nel caso di genitori non coniugati. Unica differenza: se si tratta di genitori coniugati, essi vengono erogati avendo a riguardo la situazione reddituale dell’avente diritto (quindi del coniuge che non convive con i figli); se si tratta di genitori non coniugati, invece, si terrà conto della situazione reddituale del genitore che convive con i figli. Dopo la separazione/divorzio ho iniziato a percepire gli assegni di mantenimento: mio marito/mia moglie ha diritto ad avere un abbassamento dell’importo dell’assegno che mi sta pagando? Gli assegni familiari costituiscono una misura a sostegno del reddito: hanno natura prettamente alimentare e, pertanto, non vanno conteggiati come reddito ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli dovuto dall’altro coniuge/compagno. Per esempio, se Tizio percepisce € 800,00 al mese di stipendio ed € 200,00= di assegni familiari, l’assegno di mantenimento per i figli che convivono con la madre Caia dovrà essere determinato sulla somma mensile di € 800,00= (effettiva capacità contributiva di Tizio) perché la somma mensile di € 200,00= (assegni per il nucleo familiare) verrà percepita direttamente da Caia (genitore con cui convivono i figli). Sono sempre validi i diversi accordi che i genitori abbiano di comune accordo stabilito in sede di separazione o divorzio. Riferimenti: art. 30 co. 3 D.lg.s. 198/2006 art. 211 L. 151/1975 D.L. n. 69/1988 conv. L. n. 153/1988 Cass. Civ. n. 12770/2013 Circ. Inps n. 210/1999