Consulenza e Assistenza per la Negoziazione Assistita nella separazione, nel divorzio e nella modifica delle condizioni di separazione o divorzio
E’ possibile ricorrere a questo tipo di procedimento se ricorrono determinate condizioni. Ci si può dunque separare, divorziare o si possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio seguendo un procedimento diverso da quello ordinario previsto in Tribunale. Alla base deve però esserci un matrimonio. Le coppie di fatto con figli non possono ottenere alcuna regolamentazione con questo strumento e dovranno necessariamente rivolgersi al Tribunale.
E’ necessario che i clienti siano informati sui pro e contro di questo nuovo strumento, così come sulle tempistiche effettive rispetto ai procedimenti ordinari ed ovviamente sui costi, dovendo l’accordo necessariamente essere redatto da un Avvocato per parte.
Dopo una consulenza che tenga conto di tutti questi aspetti, ed altri ancora, lo Studio dell’Avv. Porcu è in grado di prestare assistenza per la conclusione di un accordo mediante Negoziazione Assistita, mettendo a disposizione un Avvocato per ciascuna parte.
Approfondimenti
# Cos’è la Negoziazione Assistita
Le recenti riforme hanno introdotto altre due “vie” per ottenere la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione/divorzio, senza ricorrere al Tribunale (ma vedremo che non è proprio così). Si tratta della negoziazione assistita e del procedimento in Comune. Entrambe le procedure presuppongono che vi sia l’accordo di entrambi le parti.
Se manca l’accordo l’unica via resta sempre la procedura giudiziale in Tribunale. Vediamo qui nel dettaglio il procedimento di Negoziazione Assistita.
Il procedimento di Negoziazione Assistita consente alla coppia di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, solo con l’assistenza dell’Avvocato e senza necessità di presentarsi in Tribunale (gli Avvocati devono essere necessariamente uno per parte: lo Studio Legale Avv. Porcu è in grado di fornire due Avvocati alla coppia che si rivolge con questa finalità).
# Cosa prevede il procedimento di Negoziazione Assistita
Il procedimento di negoziazione assistita prevede la sottoscrizione di una convenzione che regola gli aspetti genitoriali ed economici della coppia, allo stesso modo di quello che accade nei procedimenti consensuali di separazione/divorzio/modifica della condizioni di separazione o divorzio in Tribunale. La convenzione, una volta sottoscritta e autenticata dagli Avvocati, ha la stesso valore dei provvedimenti che vengono emessi dal Tribunale all’esito del procedimento di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
# In quali casi può essere attivata la procedura di Negoziazione Assistita?
- Può essere attivata anche nel caso ci siano figli minori, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, incapaci o con handicap grave.
- Può avere ad oggetto questioni patrimoniali, compresi anche i trasferimenti immobiliari ma in quest’ultimo caso la convenzione per poter essere trascritta dovrà essere autenticata da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale, con conseguente aumento dei costi, diversamente da quanto accade nei trasferimenti immobiliari che occorrono nei procedimenti ordinari in Tribunale.
# Come si attiva la procedura di negoziazione assistita?
La convenzione può essere redatta e sottoscritta in tempi molto rapidi se vi è già un accordo di base tra le parti; diversamente in mancanza di un accordo iniziale ciascuna parte può invitare l’altra parte a stipulare la convenzione di negoziazione dando all’altra un termine di 30 giorni allo spirare del quale la proposta si intende rifiutata.
La convenzione deve contenere l’avviso alle parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e la menzione dell’importanza che i figli minori, se ci sono, trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. Dopo di che, l’Avvocato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico.
La convenzione, infine, deve essere sottoscritta dalle parti e le firme devono essere certificate nell’autografia da parte dell’Avvocato.
Se è vero che la negoziazione assistita elimina il passaggio in Tribunale (e la relativa attesa della fissazione dell’udienza) è altresì vero che la convenzione una volta conclusa e sottoscritta deve necessariamente essere inviata alla Procura per il rilascio dell’autorizzazione (entro 10 giorni in presenza di figli minori, non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave) o del nulla osta (in assenza di figli) da parte del Pubblico Ministero. Quindi, comunque, è rimasta una componente burocratica e di controllo che di fatto allunga i tempi per la definizione del procedimento. E’ molto importante che gli interessati sappiano che spesso le Procure hanno tempi più lunghi del Tribunale.
# Riepilogo
Ricapitolando, se non ci sono figli minori la Procura rilascia un semplice nulla osta, che è semplicemente una verifica sulla mera regolarità della convenzione. Se, invece, ci sono figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, la Procura esercita un vero e proprio controllo sulla rispondenza degli accordi presi dai genitori all’interesse dei figli. Nei casi in cui viene rilevata la contrarietà degli accordi all’interesse dei figli allora il Pubblico Ministero dovrà inviare gli atti al Tribunale con apertura di un normale procedimento.
# Negoziazione Assistita e procedure ordinarie in Tribunale: differenze
In tabella le differenze più importanti tra Negoziazione Assistita e Procedure in Tribunale (separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio):
Procedure ordinarie | Negoziazione Assistita | |
---|---|---|
E’ possibile avere un solo avvocato? | Si | No |
Una volta raggiunto l’accordo cosa di deve fare? | Si redige un Ricorso che contiene le condizioni sulle quali le parti si sono accordate e lo si deposita in Tribunale | Si redige la convenzione di negoziazione assistita che viene trasmessa alla Procura |
E poi? | Si attende la fissazione della data di comparizione delle parti davanti al Giudice/Tribunale | Si attende il nulla osta o l’autorizzazione da parte della Procura |
L’accordo può contenere trasferimenti immobiliari? | Sì e il provvedimento giudiziale è già titolo per poter trascrivere presso i registri immobiliari | Sì, però non essendoci un provvedimento giudiziale occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (si aggiungono altre spese) |
Vi possono accedere le coppie non sposate? | Sì, non si parlerà più di separazione o divorzio o modifica delle condizioni, ma di regolamentazione dell’affido di genitori non coniugati | No |
A ben vedere non si ravvede alcun vantaggio nell’intraprendere il procedimento di negoziazione assistita piuttosto che quello ordinario in Tribunale, né in termini di velocizzazione del procedimento, né in termini di costi.