Unione civile

Consulenza e Assistenza per la costituzione di una Unione Civile

La recentissima introduzione di questo nuovo istituto, insieme alla Convivenza di fatto, ha rivoluzionato il tradizionale assetto normativo rispetto al concetto di famiglia. Ora, anche le coppie dello stesso sesso possono formalizzare civilmente la loro unione e ricevere una serie di tutele, prima inesistenti. 

E’ importante, perciò, che le persone che intendano costituire un’Unione Civile, siano informate sul contenuto di questo istituto a partire dalle modalità di registrazione, dai reciproci diritti e doveri, dalle modalità di scioglimento e dalle conseguenze anche patrimoniali che lo scioglimento dell’Unione potrebbe comportare. L’Avv. Porcu presta consulenza e assistenza a tutti coloro che intendano formalizzare una Unione Civile e fornisce un parere preventivo analizzando la situazione personale e patrimoniale della coppia.


Approfondimenti

# Cos’è una Unione Civile e quali aspetti regola

L’unione civile è una forma di convivenza regolamentata dalla legge tra persone dello stesso stesso e legate da vincoli affettivi ed economici. E’ analoga, per alcuni aspetti, al matrimonio, anche se non c’è ancora una piena equiparazione tra i due istituti. Vediamo gli aspetti più importanti.

Costituzione e regime patrimoniale

L’unione civile si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Il certificato che attesta la costituzione dell’Unione Civile deve contenere oltre ai dati anagrafici e di residenza dei testimoni, i dati anagrafici delle parti, la loro residenza e l’indicazione del regime patrimoniale prescelto. Se non viene effettuata una scelta, il regime patrimoniale è costituito automaticamente dalla comunione legale dei beni. Diversamente la coppia può convenire, esattamente come succede nel matrimonio, il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale. 

Cognome

Le parti possono decidere di assumere un cognome comune oppure una parte può decidere di anteporre o postporre il proprio cognome a quello comune. Entrambe queste scelte debbono essere dichiarate all’Ufficiale di stato civile.

Diritti e doveri

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri che sono l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale e della coabitazione; si tratta degli stessi doveri sanciti per il matrimonio, mentre non è previsto l’obbligo di fedeltà. Come nel matrimonio, inoltre, entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni della famiglia con le proprie sostanze e con la capacità di lavoro professionale e casalingo. Il partner che versa in stato di bisogno ha diritto di avere gli alimenti dall’altro.

Pensione, TFR e successione per causa di morte

Il partner dell’unione ha diritto alla quota di tfr dell’altro partner deceduto e della pensione di reversibilità, esattamente come accade per le coppie unite in matrimonio. Allo stesso modo, la parte assume la veste di erede legittimo del partner che viene a mancare. 

Scioglimento e conseguenze

L’Unione Civile si soglie con semplice comunicazione innanzi all’Ufficiale di stato civile, anche proveniente da una soltanto delle parti, resa . Decorsi 3 mesi dalla domanda, lo scioglimento diventa effettivo. Sono comunque applicabili le norme in materia di Divorzio (L. 898/1970), in quanto compatibili, e quelle dettate per i procedimenti di Negoziazione Assistita e per i Procedimenti in Comune. (D.l. 132./2014 conv. in L. 162/2014). Pertanto, dallo scioglimento possono derivare delle conseguenze anche sul piano patrimoniale tra cui, per esempio, l’obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente all’altra un assegno di mantenimento. 

Adozione

Non è possibile per la coppia dell’Unione Civile accedere all’adozione, né alla stepchild adoption. Quest’ultimo istituto, previsto originariamente nel disegno di legge, non è stato poi incluso nella disposizione legislativa definitiva.