Il 26 maggio 2015 è entrato in vigore il Divorzio Breve che ha accorciato i tempi della separazione tra i coniugi. Infatti, se prima della riforma i coniugi potevano proporre la domanda di Divorzio trascorsi almeno 3 anni dalla separazione, ora invece i tempi si sono più che dimezzati.
Oggi sono sufficienti 6 mesi se la separazione è stata Consensuale, mentre se la separazione è stata Giudiziale i mesi diventano 12.
Il Divorzio Breve può essere domandato anche a seguito di una separazione ottenuta mediante procedimento di Negoziazione Assistita o attraverso il Procedimento in Comune dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
Da quale momento decorrono i termini di 6 mesi e 12 mesi?
- Separazione consensuale → 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (ovvero alla prima e unica udienza di tutto il procedimento)
- Separazione giudiziale → 12 mesi dalla comparazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (ovvero alla prima udienza)
- Negoziazione Assistita → 6 mesi dal momento in cui gli Avvocati delle parti certificano il raggiunto accordo tra le parti
- Procedimento in Comune → 6 mesi dalla data dell’atto che contiene l’accordo che è stato concluso dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile (non quindi dalla data successiva di conferma delle volontà entro i successivi 30 giorni)
Ma cosa succede nei frequentissimi casi in cui una separazione iniziata come giudiziale viene poi trasformata in consensuale, cioè quando i coniugi hanno poi trovato un accordo?
In questi casi, pur in assenza di una compiuta previsione legislativa, il termine per poter proporre la domanda di Divorzio decorre sempre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (ovvero dalla prima udienza) e non dalla data successiva in cui è stato disposto il mutamento del rito.
Tale criterio è confortato dall’orientamento della Giurisprudenza di Merito che ha colto la ratio del Legislatore: “incentivare” la soluzione consensuale e, di conseguenza, “premiare” i coniugi che pur avendo inizialmente introdotto un procedimento contenzioso, hanno successivamente trovato un accordo e trasformato la separazione da giudiziale in consensuale.
Contrariamente, se il termine di decorrenza si calcolasse a partire dall’udienza fissata per la trasformazione del rito (udienza, per esempio, fissata 8 mesi dopo l’udienza presidenziale), si rischierebbe di superare persino il termine lungo dei 12 mesi.