Indennità di accompagnamento e autonomia parziale: il Tribunale di Treviso si pronuncia

Con una recente sentenza, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso da me presentato per conto del sig. M., riconoscendogli il diritto all’indennità di accompagnamento nonostante la sua parziale autonomia in alcune attività quotidiane. La decisione si è posta in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di assistenza continuativa.

Il caso

L’INPS riteneva che il sig. M. non fosse in possesso dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell’indennità di accompagnamento. Secondo l’Istituto, il mio assistito era in grado di svolgere autonomamente alcuni atti della vita quotidiana, tra cui la deambulazione, seppur con qualche difficoltà. Riconosceva tuttavia che vi fosse necessità di assistenza “solo” per la vestizione della parte inferiore del corpo, ma riteneva tale necessità insufficiente ad integrare la condizione sanitaria legittimante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Il Tribunale, invece, ha ritenuto determinanti le osservazioni svolte in corso di causa dal perito nominato che aveva evidenziato come le problematiche assistenziali del sig. M. derivassero principalmente da una grave problema articolare dell’anca, che rendeva difficoltosa la deambulazione e che, soprattutto, rendeva impossibile compiere determinati atti senza assistenza da parte di terze persone.

In particolare, è emerso che il signor M. necessitava di aiuto per vestirsi e spogliarsi nella parte inferiore del corpo, non potendo flettere il busto, e per l’igiene personale, specialmente della metà inferiore del corpo, considerato l’uso costante di un presidio per incontinenza urinaria.

Il principio giurisprudenziale applicato

Il Tribunale di Treviso ha richiamato l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 25255/2014 e Cass. n. 19545/2016), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento anche “l’incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera”.

Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che, sebbene il sig. M. fosse materialmente in grado di compiere alcune attività quotidiane, la sua necessità di assistenza continuativa per altre funzioni essenziali della vita quotidiana, come l’igiene personale e la vestizione della parte inferiore del corpo, risultava dirimente ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento.

I risvolti economici

Con questa sentenza, il Tribunale ha condiviso la mia prospettazione accertando il diritto del sig. M. a percepire l’indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa. Ciò ha consentito al mio assistito di percepire tutti gli arretrati maturati, quasi € 20.000, oltre al rimborso quasi totale delle spese legali sostenute.


Pensi di aver diritti all’indennità di accompagnamento? clicca qui

Leggi gli ultimi articoli

  • All Posts
  • Approfondimenti
  • Disabilità
  • Divorzio
  • Figli
  • Guide
  • Handicap
  • In Evidenza
  • Invalidità
  • Mediazione Familiare
  • Patrimonio
  • Provvidenze economiche Invalidità
  • Separazione

Contatta lo Studio Legale dell’Avv. Claudia Porcu

Per richiedere consulenza o assistenza legale allo Studio, puoi compilare il modulo:





    Iscriviti alla newsletter