Assegni per il nucleo familiare: cosa succede in caso di separazione o divorzio?
Va fatta una distinzione a seconda delle modalità regolatrici l’affidamento dei figli:
Affidamento esclusivo
Se i figli sono affidati ad un solo genitore, sarà proprio quel genitore ad averne diritto: solo il genitore affidatario è legittimato a richiedere e percepire l’assegno per il nucleo familiare.
In pratica il genitore affidatario costituisce un nuovo “nucleo familiare” insieme ai figli lui affidati. L’affidamento esclusivo, tuttavia, ha carattere residuale: con l’introduzione nel 2006 dell’affido condiviso e del principio della bigenitorialità, i figli vengono generalmente affidati ad entrambi i genitori, a meno che non ci siano gravi motivi ostativi a questo tipo di affidamento.
Affidamento condiviso
Se i figli sono affidati ad entrambi i genitori, come normalmente avviene dall’entrata in vigore della L. 54/2006, entrambi i genitori sono legittimati a richiedere gli assegni per il nucleo familiare perché è come se ciascun genitore formasse un nuovo “nucleo familiare” a sé stante.
Ferma questa astratta facoltà, di fatto, poi, solo uno dei due genitori può richiederli e percepirli. I genitori possono già in fase di separazione o divorzio consensuali prevedere quale dei due possa richiederli.
Nel caso, invece, in cui i genitori non raggiungano un accordo, allora il criterio legislativo cui il Giudice si atterrà è quello della convivenza: essi spetteranno al genitore che convive stabilmente con i figli.
Ho diritto agli assegni familiari anche se non lavoro?
Anche il genitore che di per sé non ha diritto alla percezione degli assegni familiari -per esempio perché non è lavoratore o non è titolare di pensione- ma che convive con i figli, può sostituirsi nella posizione dell’ex coniuge o compagno avente diritto alla corresponsione dei suddetti assegni, e richiederne ed ottenerne l’erogazione. Questa tutela opera anche nel caso di genitori non coniugati. Unica differenza:
se si tratta di genitori coniugati, essi vengono erogati avendo a riguardo la situazione reddituale dell’avente diritto (quindi del coniuge che non convive con i figli);
se si tratta di genitori non coniugati, invece, si terrà conto della situazione reddituale del genitore che convive con i figli.
Dopo la separazione/divorzio ho iniziato a percepire gli assegni di mantenimento: mio marito/mia moglie ha diritto ad avere un abbassamento dell’importo dell’assegno che mi sta pagando?
Gli assegni familiari costituiscono una misura a sostegno del reddito: hanno natura prettamente alimentare e, pertanto, non vanno conteggiati come reddito ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli dovuto dall’altro coniuge/compagno.
Per esempio, se Tizio percepisce € 800,00 al mese di stipendio ed € 200,00= di assegni familiari, l’assegno di mantenimento per i figli che convivono con la madre Caia dovrà essere determinato sulla somma mensile di € 800,00= (effettiva capacità contributiva di Tizio) perché la somma mensile di € 200,00= (assegni per il nucleo familiare) verrà percepita direttamente da Caia (genitore con cui convivono i figli). Sono sempre validi i diversi accordi che i genitori abbiano di comune accordo stabilito in sede di separazione o divorzio.
Riferimenti:
art. 30 co. 3 D.lg.s. 198/2006
art. 211 L. 151/1975
D.L. n. 69/1988 conv. L. n. 153/1988
Cass. Civ. n. 12770/2013
Circ. Inps n. 210/1999