Disabili Minorenni: indennità e pensioni dovute
Il minore con disabilità ha diritto ad una serie di erogazioni di denaro a seconda del tipo di minorazione riconosciuta. Esistono quindi provvidenze specifiche per il minore invalido, per il minore cieco e per il minore sordo. Vediamole nel dettaglio, scoprendo gli eventuali divieti di cumulo e i limiti di reddito, se previsti.
Minore invalido civile
Il bambino riconosciuto invalido civile ha diritto a percepire, in via alternativa, l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza.
1. Indennità di accompagnamento:
- Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua
- Viene corrisposta per 12 mensilità
- E’ pari ad € 512,34 (anno 2016)
- E’ indipendente dal reddito (personale del minore)
- E’ incompatibile con l’indennità di frequenza
- E’ incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato
2. Indennità di frequenza
- viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- E’ subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti)
- E’ pari ad € 279,47 (anno 2016)
- E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 4.800,38 (anno 2016)
- E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento
- E’ incompatibile con l’indennità di comunicazione
Minore cieco civile
Al minore riconosciuto cieco civile possono essere erogate l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, l’indennità speciale per ciechi parziali, la pensione per ciechi parziali.
1. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- Viene concessa al minore cieco assoluto
- Viene corrisposta per 12 mensilità
- E’ pari ad € 899,38 (anno 2016)
- E’ indipendente dal reddito (personale del minore)
- E’ incompatibile con l’indennità di frequenza
- E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo in caso di pluriminorazione, ovvero solo se la patologia per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità).
2. Indennità speciale per ciechi parziali
- Viene concessa al minore cieco parziale
- Viene corrisposta per 12 mensilità
- E’ pari ad € 206,59 (anno 2016)
- E’ indipendente dal reddito (personale del minore)
- E’ incompatibile con l’indennità di frequenza
- E’ compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali
- E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato
3. Pensione per ciechi parziali
- Viene concessa al minore cieco parziale
- Viene corrisposta per 13 mensilità
- E’ pari ad € 279,47 (anno 2016)
- E’ subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari ad € 16.532,10 (anno 2016)
- E’ incompatibile con l’indennità di frequenza
- E’ compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali
- E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato
Minore sordo civile
Al bambino sordo civile può essere riconosciuta l’indennità di comunicazione.
1. indennità di comunicazione
- viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
- viene corrisposta per 12 mensilità
- E’ pari ad € 254,39 (anno 2016)
- E’ indipendente dal reddito del minore
- E’ incompatibile con l’indennità di frequenza
- E’ compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato.
- E’ compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati)
Riferimenti normativi:
L. 18/1980 – L. 508/1988 – L. 289/1990 – L. 66/1962 – L. 33/1980