Indennità e pensioni per maggiorenni invalidi, sordi e ciechi
Vediamo in questa scheda quali sono i riconoscimenti economici dovuti per la condizione di invalidità, cecità e sordità nell’adulto.
Provvidenze economiche invalidità civile
Al maggiore di età invalido civile possono essere riconosciute, alternativamente, le seguenti provvidenze economiche:
- Assegno mensile: art. 13 L. 118/71
- Pensione di inabilità: art. 12 L. 118/71
- Indennità di accompagnamento: L. 18/80 e L. 508/88
vediamole nel dettaglio:
1 – Assegno mensile
- viene concesso dai 18 ai 67 anni di età
- viene corrisposto per 13 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 333,33
- il limite di reddito personale per poterne fruire è di € 5.725,46
- è incompatibile con l’attività lavorativa (salvo casi particolari)
- è riconoscibile allo studente
2 – Pensione di inabilità
- viene concessa dai 18 ai 67 anni di età
- viene corrisposta per 13 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 333,33 ma può arrivare fino a € 735,05: a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2020 all’importo base può essere riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di “incremento al milione” purché siano rispettati i seguenti limiti di reddito:
- € 9.555,65 reddito personale
- € 16.502,98, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato
- il limite di reddito personale per poter fruire dell’importo base è di € 19.461,12
- è compatibile con l’attività lavorativa
- è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento
3 – Indennità di accompagnamento
- non vi sono limiti di età. Viene concessa quando ci si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o quando non si è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e si necessiti, conseguentemente, di assistenza continua.
- viene corrisposta per 12 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 531,76
- è indipendente dal reddito
- è compatibile con l’attività lavorativa
- è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità
- è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per ciechi totali o parziali
- è incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello Stato (non invece presso un ospedale)
Provvidenze economiche cecità civile
Al maggiore di età cieco civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche:
- Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: L. 508/88
- Indennità speciale per ciechi parziali: L. 508/88
- Pensione di inabilità per ciechi assoluti: L. 508/88
- Pensione per ciechi parziali: L. 66/62 e L. 33/80
Eccole nel dettaglio:
1 – Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- Viene concessa al cieco assoluto
- Viene corrisposta per 12 mensilità
- È pari, per il 2024, ad € 978,50
- È indipendente dal reddito (personale)
- È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo se la patologia per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). Vedi infra il concetto di pluriminorazione.
2 – Indennità speciale per ciechi parziali
- viene concessa al cieco parziale
- viene corrisposta per 12 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 221,20
- è indipendente dal reddito (personale)
- è compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali
- è compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello Stato
3 – Pensione di inabilità per ciechi assoluti
- viene concessa al cieco assoluto che abbia compiuto il 18° anno di età (non concedibile al minorenne)
- viene corrisposta per 13 mensilità
- è pari, per il 2024 ad € 360,48 se non ricoverato ed € 333,33 se ricoverato – ma può arrivare fino ad € 735,05: a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2020 all’importo base può essere riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di “incremento al milione” purché siano rispettati i seguenti limiti di reddito:
- € 9.555,65 reddito personale
- € 16.502,98, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato
- il limite di reddito personale per poter fruire dell’importo base è di € 19.461,12
- è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
4 – Pensione per ciechi parziali
- viene concessa al cieco parziale
- viene corrisposta per 13 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 333,33
- è subordinata al limite di reddito (personale) pari, per il 2024, ad € 19.461,12
- è compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali
- è compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato
Provvidenze economiche sordità civile
Al maggiorenne sordo civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche:
- Pensione per i sordi civili: L. 381/70 – L. 33/80
- Indennità di comunicazione: L. 508/88
Vediamo il dettaglio:
1 – Pensione per i sordi civili
- viene concessa dai 18 ai 67 anni
- la sordità deve essere congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) e deve aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
- viene corrisposta per 13 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 333,33 ma può arrivare fino a € 735,05: a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2020 all’importo base può essere riconosciuta un’ulteriore somma a titolo di “incremento al milione” purché siano rispettati i seguenti limiti di reddito:
- € 9.555,65 reddito personale
- € 16.502,98, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato
- il limite di reddito personale per poter fruire dell’importo base è di € 19.461,12
- è compatibile con l’attività lavorativa
- è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di pluriminorazioni)
2 – Indennità di comunicazione
- non vi sono limiti di età. Viene concessa a colui che presenta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
- viene corrisposta per 12 mensilità
- è pari, per il 2024, ad € 263,19
- è indipendente dal reddito
- è compatibile con l’attività lavorativa
- è compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello Stato.
- è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di pluriminorazioni)
Cumulo delle provvidenze economiche per pluriminorazioni
I soggetti pluriminorati sono quei soggetti che presentano contemporaneamente più minorazioni invalidanti. Essi hanno diritto al riconoscimento dei loro diversi status di invalidità. Ciò significa che, per diverse patologie, la stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità civile (ad esempio invalidità civile e cecità assoluta civile, invalidità civile e sordità civile, malattia genetica e cecità parziale civile, ecc.) e, di conseguenza, ha diritto di beneficiare al cumulo delle diverse provvidenze economiche spettanti. (L. 429/91 e sent. Corte Cost. 346/89).
Riassumendo, il principio legislativo vigente è quello della generale ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Per esempio, è preclusa espressamente, anche in caso di pluriminorazioni, la concessione dell’indennità di frequenza per coloro che sono titolari dell’indennità di accompagnamento come invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento come ciechi civili assoluti, dell’indennità di comunicazione come sordi e dell’indennità speciale come ciechi civili parziali (art. 3 L. 289/90).
Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.
[Foto di SHVETS production]